Imposta sugli intrattenimenti: con la pubblicazione della risoluzione n. 28 del 19 giugno 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda l’applicabilità del c.d. “ravvedimento speciale” nei casi in cui il contribuente abbia effettuato delle violazioni in merito alla tematica relativa all’imposta sugli intrattenimenti.

La suddetta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Piccole e medie imprese, fa riferimento alla tregua fiscale e alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).

Imposta sugli intrattenimenti: l’istante chiede all’Agenzia delle Entrate di poter regolarizzare la propria posizione con il Fisco ricorrendo al ravvedimento speciale

In estrema sintesi, il contenuto della risoluzione sopra citata dell’Agenzia delle Entrate ha previsto che:

“Una società che si occupa della gestione di piste per minimoto, pitbikekart minikart non potrà ricorrere al ravvedimento speciale per regolarizzare la propria posizione in riferimento al mancato versamento dell’imposta sugli intrattenimenti (Isi). La misura di favore, infatti, si applica solo a quei tributi per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione, restandone esclusi quelli come l’Isi o l’imposta di Registro, non soggetti all’adempimento dichiarativo, per i quali è comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso ordinario (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997).”

Il soggetto che ha avanzato la domanda all’amministrazione finanziaria era stato sottoposto a controllo documentale per quanto riguarda il periodo compreso tra il 2015 e il 2019.

Il controllo ha evidenziato un mancato versamento da parte dell’istante dell’imposta sugli intrattenimenti per lo stesso periodo, nonché un errato versamento dell’IVA dovuta, la quale era stata applicata in maniera ridotta al 10%, anziché in forma ordinaria pari al 22%.

A tal proposito, l’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di poter ricorrere al ravvedimento speciale per regolarizzare la propria posizione con il Fisco.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Alla domanda posta dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, nell’ambito della tregua fiscale, il ravvedimento speciale può essere utilizzato per regolarizzare:

  • le violazioni oggetto di ravvedimento operoso, per quanto riguarda l’anno 2021 e precedenti;
  • le irregolarità che riguardano:
    • i redditi di fonte estera;
    • l’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe);
    • l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie).

Non possono essere regolarizzati con il ravvedimento speciale, invece, quei tributi per i quali non è stata presentata in maniera corretta la dichiarazione dei redditi.

Nello specifico, in base alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 19 del decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 26 maggio 2023:

“Fermo il quantum necessario per la regolarizzazione («un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti»), ha ridefinito i relativi termini di versamento, che ora «può essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.».”

Inoltre all’articolo 21, viene fornita un’interpretazione autentica dei commi sopra citati, prevedendo che:

“La regolarizzazione non riguarda le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis, Dpr n. 600/1972 e quelle definibili in base all’articolo 1, commi da 166 a 173, della stessa legge di Bilancio 2023.

Di contro sono incluse nella misura di favore quelle violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.”

In conclusione:

“Restano quindi esclusi tributi/imposte, quali quella di registro o sugli intrattenimenti (”ISI”), privi di una simile dichiarazione, rispetto ai quali resta, comunque, la possibilità di avvalersi del ravvedimento ordinario in base all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.”