Dichiarazione dei redditi irregolare: con la pubblicazione della risoluzione n. 29/E del 20 giugno 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha introdotto dei nuovi codici tributo per consentire ai contribuenti di effettuare i versamenti delle somme dovute in seguito alle comunicazioni che gli sono state inviate per delle irregolarità nella presentazione della dichiarazione dei redditi.
La suddetta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi e dalla Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 268 del 16 ottobre 1973 ed il quale fornisce, per l’appunto, delle regole per quanto riguarda gli accertamenti relativi ai versamenti delle imposte sui redditi.
Dichiarazione dei redditi irregolare: ecco i nuovi codici tributo che sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate per il versamento delle somme dovute
L’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 disciplina quelle che sono le modalità per poter effettuare il versamento delle somme dovute in seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei contribuente, alla quale succede l’invio di una comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A tal proposito, dunque, l’amministrazione finanziaria ha introdotto dei nuovi codici tributo per permettere a livello pratico il sopra citato versamento ai contribuenti interessati dalla vicenda.
Perciò, ecco quali sono i codici tributo per effettuare i versamenti disciplinati dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
- “930G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta ACE – Articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – IMPOSTA
- “931G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta ACE – Articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – 6955 INTERESSI
- “932G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta ACE – Articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – SANZIONI
- “933G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle SIIQ – Articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – IMPOSTA
- “934G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle SIIQ – Articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – INTERESSI
- “935G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle SIIQ – Articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – SANZIONI
Inoltre, al fine di agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica dei nuovi codici tributo che abbiamo appena citato, l’Agenzia delle Entrate ha riportato anche i codici tributo già istituiti, i quali vengono utilizzati ed indicati all’interno del modello F24 per il versamento spontaneo.
Nello specifico, ecco quali sono i suddetti codici tributo per il versamento spontaneo e a quali dei nuovi codici tributo si riferiscono:
- il codice tributo 6955, che si riferisce ai seguenti nuovi codici tributo introdotti dall’Agenzia delle Entrate:
- codice tributo 930G;
- codice tributo 931G;
- codice tributo 932G;
- il codice tributo 1136, che si riferisce ai seguenti nuovi codici tributo introdotti dall’Agenzia delle Entrate:
- codice tributo 933G;
- codice tributo 934G;
- codice tributo 935G.
I codici tributo che abbiamo appena elencato e che sono stati istituiti dall’amministrazione finanziaria, possono essere utilizzati dal contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità nel caso in cui quest’ultimo non voglia versare l’intero importo indicato all’interno del modello F24 precompilato, ma solo una parte di quanto riportato nella comunicazione.
A tal proposito:
“Deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.”