Detrazioni 730, sono arrivate nuove istruzioni da parte dell’Agenzia delle entrate sulla presentazione della precompilata, sui bonus e sulle spese sanitarie. Il Fisco è infatti intervenuto con due circolari che forniscono chiarimenti ai contribuenti, al Centri di assistenza fiscale (Caf) e ai professionisti abilitati a predisporre il modello 730 del 2023, relativo all’anno di imposta 2022.

Le istruzioni riguardano le modalità di presentazione del modello 730 precompilato, anche laddove non ricorrano i presupposti per una modifica delle informazioni contenute nel documento già precaricato dalla stessa Agenzia delle entrate. Ulteriori istruzioni derivano dalle informazioni sui bonus e sulla nuova detrazione fiscale del 20% prevista per i contribuenti di età compresa tra i 20 e i 31 anni. Infine, spiegazioni tecniche sono riservate anche alle spese sanitarie e alle varie detrazioni fiscali.

Detrazioni 730, nuove istruzioni Agenzia entrate su presentazione precompilata

Arrivano nuove istruzioni sulle detrazioni del modello 730 dall’Agenzia delle entrate, intervenuta con due circolari, la 14/E e la 15/E, per fornire informazioni relative alla presentazione del modello precompilato, ai bonus e alle spese sanitarie. Nel dettaglio, l’Agenzia delle entrate spiega il nuovo esonero da parte del contribuente al professionista abilitato o al Caf di esibire i documenti attestanti il sostenimento delle spese deducibili o detraibili. Tale esonero è disciplinato dai commi 1 e 3, dell’articolo 5, del decreto legislativo numero 175 del 2014. A tal proposito, la circolare 14/E dell’Agenzia delle entrate stabilisce che, in primis, il professionista abilitato o il Caf debbano acquisire dal contribuente una dichiarazione nella quale si specifichi che la presentazione del 730 precompilato sia avvenuta senza che siano state apportate delle modifiche.

Tuttavia, ed è il secondo punto chiarito dall’Agenzia delle entrate, il contribuente deve continuare a fornire al professionista abilitato o al Caf la documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti soggettivi per l’ottenimento dei bonus. Infine, l’Agenzia delle entrate imputa al professionista o al Caf il compito di esaminare la documentazione presentata dal contribuente, al fine di verificarne la corrispondenza con le informazioni riportate nel modello 730 precompilato.

Detrazioni 730, chiarimenti su bonus e spese sanitarie

Se poi la dichiarazione dei redditi dovesse essere presentata con modifiche al modello 730 precompilato, è occorrente che il professionista abilitato o il Caf procedano con la conservazione di tutti i documenti, compresi gli oneri comunicati da terzi, anche se dette informazioni non siano state soggette di variazioni. A tal proposito, le spese precaricate sulla base delle informazioni fornite da soggetti terzi, ovvero quelle sanitarie, al posto delle fatture, degli scontrini e delle ricevute, il contribuente può esibire il prospetto presente nel modello 730 precompilato che è disponibile nel Sistema della Tessera sanitaria. Tale prospetto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva nella quale il contribuente attesti che il prospetto sia fedele a quello risultante dal Sistema della Tessera sanitaria.

In linea generale, nel caso in cui non sussistano variazioni delle spese sanitarie rispetto a quelle inserite nel modello 730 precompilato, non c’è bisogno della conservazione della documentazione (cartacea) di supporto. Se, invece, vi sono delle variazioni della dichiarazione 730 precompilata, la documentazione dovrà essere conservata a supporto delle informazioni non presenti nella precompilata o nel caso in cui il corrispondente importo abbia subito delle variazioni.

Agevolazione fiscale 20% locazione per giovani da 20 a 31 anni

Ulteriore novità presente nella circolare 15/E dell’Agenzia delle entrate riguarda la nuove detrazione fiscale del 20% prevista per i giovani da 20 a 31 anni nel caso in cui abbiano stipulato un contratto di affitto di un’abitazione da destinare a propria residenza. I relativi requisiti per l’agevolazione fiscale devono essere verificati per ciascun periodo d’imposta rientrante nel periodo e, quindi, per un periodo di fruizione massima della detrazione di quattro anni.