In vista della scadenza di fine mese, gli individui che si avvalgono del regime fiscale per i lavoratori impatriati dovrebbero prendere nota dei dettagli per estendere il beneficio per ulteriori cinque anni dopo il primo quinquennio. Infatti, il versamento per la proroga permette di ampliare il regime agevolato per altri 5 anni, ma la scadenza è molto vicina, visto che cade a fine mese, ovvero il 30 giugno.

Lavoratori impatriati: versamento per prorogare il regime fiscale, in cosa consiste

Il regime fiscale per i lavoratori impatriati offre un periodo di tassazione ridotta a chi si trasferisce per vivere e lavorare in Italia. Questa agevolazione fiscale viene applicata per un periodo di cinque anni a condizione che il richiedente rispetti alcuni criteri:

  • Non avere la residenza in Italia nei due periodi fiscali precedenti il trasferimento e impegnarsi a rimanere in Italia per almeno un biennio.
  • L’attività lavorativa deve essere prevalentemente svolta sul territorio italiano.

Se queste condizioni sono soddisfatte, il lavoratore potrà beneficiare della riduzione fiscale nel periodo fiscale in cui la residenza viene trasferita e per i successivi quattro anni. Questo beneficio si applica sia ai redditi da lavoro dipendente che a quelli assimilati, e anche al lavoro autonomo prodotto in Italia.

Nel caso in cui la permanenza in Italia per un biennio non sia rispettata, si andrà a perdere l’agevolazione e si dovranno pagare sanzioni e interessi, seguendo il regime della dichiarazione dei redditi infedele: in questo caso l’importo della sanzione corrisponderebbe a una percentuale compresa tra il 90% e il 180% dell’Irpef dovuta e non versata.

Come prorogare il regime fiscale agevolato

Il 30 giugno è la data limite per estendere il regime fiscale temporaneo per i lavoratori impatriati, come stabilito dall’art. 16 del Dlgs. 147/2015. Per estendere il regime, gli individui devono effettuare un pagamento una tantum, essenziale per garantire la fruizione del beneficio.

Il versamento dell’imposta sostitutiva, corrispondente al 10% o al 5% del reddito prodotto in Italia, deve essere eseguito tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 Elide), senza la possibilità di compensazione. Questo pagamento deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo al primo periodo di godimento dell’agevolazione.

L’agevolazione è stata istituita per incentivare il trasferimento di lavoratori in Italia. I beneficiari del regime possono richiedere un’estensione, con variazioni nelle percentuali da pagare, basate su diversi criteri, tra cui la presenza di figli minorenni o l’acquisto di un immobile in Italia.

Versamento imposta sostitutiva: come funziona

In particolare, la percentuale dell’imposta sostitutiva da versare può essere al 10% o al 5%, abbiamo visto. Da cosa dipende?

  • 10%:
    • figlio minorenne;
    • proprietario di unità immobiliare residenziale sul territorio dopo il trasferimento in Italia o 1 anno prima del trasferimento;
    • proprietario di immobile in Italia entro 18 mesi dalla data di esecuzione del versamento.
  • 5%:
    • Minimo 3 figli minorenni;
    • proprietario di unità immobiliare residenziale sul territorio dopo il trasferimento in Italia o 1 anno prima del trasferimento;
    • proprietario di immobile in Italia entro 18 mesi dalla data di esecuzione del versamento.

A variare sostanzialmente, quindi, è il numero dei figli minorenni a carico.

Lavoratori impatriati versamento imposta: come effettuare il pagamento

Come abbiamo anticipato, il pagamento dell’imposta sostitutiva per l’estensione del regime fiscale per i lavoratori impatriati deve essere effettuato utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 Elide) senza la possibilità di compensazione, utilizzando i codici tributo 1860 o 1861 a seconda che l’imposta sia del 10 o del 5 per cento del reddito prodotto in Italia.

Seguendo le istruzioni sul modello F24 Elide, il pagamento deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:

  • Sezione erario: compilare questa sezione con i codici tributi 1860 o 1861, in base alla percentuale dell’imposta sostitutiva da pagare, rispettivamente del 10% o del 5%;
  • Anno di riferimento: inserire l’anno in cui si intende applicare l’estensione del regime fiscale;
  • Importo a debito: inserire l’importo dell’imposta sostitutiva calcolata sul proprio reddito;
  • Sezione contribuente: riempire i campi richiesti con le proprie informazioni personali, compreso il codice fiscale.

Una volta compilato correttamente il modulo, sarà possibile effettuare il pagamento attraverso diverse modalità, compresi il pagamento online tramite home banking o presso qualsiasi sportello postale o bancario.

Mancata o tardiva presentazione del modello: quali conseguenze?

È importante ricordare che il mancato pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno può comportare la perdita del diritto all’estensione del beneficio fiscale. Inoltre, una presentazione tardiva può comportare l’applicazione di sanzioni e interessi.

È quindi di fondamentale importanza ricordare la scadenza del 30 giugno per poter estendere il beneficio e continuare a usufruire del regime fiscale agevolato.