Comunicazione di debito: con la pubblicazione della circolare n. 28 del 16 giugno 2023 l’INAIL ha chiarito qual è il contenuto, quali sono i requisiti e quali sono le tempistiche in merito all’invio delle segnalazioni da parte dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, relative ai debiti in essere per quanto riguarda gli imprenditori.

La suddetta circolare dell’INAIL, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione generale e dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, fa riferimento alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, in base a quanto è previsto all’interno delle disposizioni che sono contenute all’art. 25 novese del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale dal decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019.

Comunicazione di debito: il provvedimento dell’INAIL con le novità sulle segnalazioni

Ecco che cosa ha comunicato l’INAIL attraverso la pubblicazione della recente circolare in merito alla comunicazione di debito:

“L’articolo 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, di seguito CCII, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 ha introdotto l’obbligo anche per l’Inail di segnalare all’imprenditore e, ove presente all’organo di controllo, l’esistenza di debiti nei propri confronti (allegato 1).

Tale obbligo era già previsto per l’Inps, l’Agenzia delle Entrate e per l’Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi l’articolo 30-sexies del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n.233.”

A tal proposito, sentito il parere anche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), andiamo a vedere insieme quali sono i requisiti e le tempistiche per l’invio delle segnalazioni da parte dell’INPS.

Comunicazione di debito: ecco quali sono i requisiti per l’invio delle segnalazioni da parte dell’INAIL

L’INPS, l’INAIL, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione hanno il dovere di inviare tramite PEC (posta elettronica certificata) o, in mancanza, tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, delle segnalazioni agli imprenditori per quanto riguarda i debiti che sono dovuti da questi ultimi nei loro confronti.

Quest’obbligo di segnalazione, in particolare, sorge dal momento che i suddetti enti sono dei creditori pubblici qualificati e nel momento in cui sussistono i seguenti requisiti:

  • la presenza di un debito per premi assicurativi di importo superiore a 5.000 euro, che risulta scaduto da più di 90 giorni e che non è stato versato;
  • gli imprenditori che hanno un debito con gli enti pubblici citati sopra sono regolarmente iscritti presso il Registro delle Imprese;
  • il debito non deve essere stato iscritto a ruolo (art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999).

In quest’ultima circostanza, nello specifico:

“È l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che effettua la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000 (articolo 25-novies, comma 1, lettera d) del CCII).”

Il contenuto e le tempistiche della segnalazione

Le segnalazioni di cui abbiamo parlato durante il corso dei precedenti paragrafi devono essere inviate da parte dell’INAIL entro il termine di 60 giorni dal momento in cui si verifica il possesso dei requisiti sopra citati.

Infine, per quanto riguarda il contenuto e le tempistiche:

“La segnalazione contiene l’invito alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente di cui all’articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti, per l’accesso alla composizione negoziata di cui all’articolo 12 del CCII (articolo 25-novies, comma 3).

Le segnalazioni, il cui contenuto è riportato nell’allegato 2, vengono inviate dall’Inail con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023 con operazione centralizzata a cura della Direzione centrale organizzazione digitale.”