Credito d’imposta ACE: tramite la pubblicazione del Decreto Sostegni bis, all’art. 19 è stata introdotta la possibilità di beneficiare del credito d’imposta ACE, il quale viene disciplinato dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1 del decreto legge n. 201 del 2011, in sostituzione alla deduzione.
A tal proposito, in un momento successivo, con la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 238235 del 17 settembre 2021, l’amministrazione finanziaria ha stabilito quelle che sono le modalità per la presentazione dell’apposita comunicazione che consente di beneficiare del credito d’imposta sopra citato, nonché il contenuto e altre informazioni che riguardano la stessa.
Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, ecco qui di seguito quali sono i soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta ACE, quali sono coloro che sono esclusi dall’agevolazione, quali sono le modalità di utilizzo dello stesso, ma soprattutto quali sono le modalità relative all’invio della comunicazione che permette di beneficiare del contributo.
Credito d’imposta ACE: soggetti beneficiari, soggetti esclusi e modalità di utilizzo
In base a quanto viene stabilito all’interno delle disposizioni che sono contenute all’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 201 del 2011, il credito d’imposta ACE può essere fruito dai seguenti soggetti:
- le società e gli enti commerciali residenti, disciplinati dall’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR;
- le società e gli enti commerciali non residenti, disciplinati dall’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR;
- le imprese individuali, le Snc (società in nome collettivo) e le Sas (società in accomandita semplice) in regime di contabilità ordinaria.
Lo stesso articolo legislativo, inoltre, elenca anche quei soggetti che sono esclusi dal beneficio, ossia:
- gli enti non commerciali;
- le società e le imprese individuali che sono soggette alle procedure disciplinate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza;
- le società e le imprese individuali agricole;
- le società in regime di tonnage tax.
Per quanto riguarda il suo utilizzo, invece, il credito d’imposta ACE può essere:
- utilizzato in compensazione, attraverso l’utilizzo del modello F24;
- chiesto a rimborso, attraverso l’indicazione dello stesso all’interno della dichiarazione dei redditi;
- ceduto ad altri soggetti ed usufruito in un momento successivo da questi ultimi.
“Il credito d’imposta può essere utilizzato, previo invio della presente comunicazione all’Agenzia delle entrate e rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del credito, dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.”
Le modalità di invio della comunicazione
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, del quale abbiamo parlato proprio all’inizio di questo breve, definisce qual è il contenuto e quali sono le modalità per la presentazione della comunicazione di fruizione del credito d’imposta all’amministrazione finanziaria.
Il provvedimento del 17 settembre 2021, in particolare, prevede che:
“I soggetti aventi i requisiti previsti dal Decreto per accedere al credito d’imposta di cui al punto 1 comunicano all’Agenzia delle entrate la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il rendimento nozionale calcolato sulla base dell’aliquota del 15 per cento prevista dall’articolo 19, comma 2, del Decreto ed il credito d’imposta calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
A tal proposito, infine, per quanto riguarda le modalità relative all’invio della suddetta Comunicazione ACE all’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria chiarisce che quest’ultima debba essere presentata esclusivamente con modalità telematiche dal soggetto beneficiario oppure da un soggetto che viene incaricato alla trasmissione da quest’ultimo.