Il contratto di associazione in partecipazione è uno strumento mediante il quale un soggetto, denominato “associato“, può prendere parte agli utili di un’impresa oppure di uno o più affari in capo ad un altro soggetto, denominato “associante“.

La disciplina che riguarda questo particolare strumento, contenute all’interno degli artt. 2549 e ss. del codice civile, è stata parzialmente modificata da quanto è stato disposto dal Jobs Act, il quale ha escluso dalla partecipazione mediante lavoro le persone fisiche.

Data la sua disciplina fiscale e la sua particolare regolamentazione, lo strumento del contratto di associazione in partecipazione viene spesso usato per nascondere un rapporto di lavoro subordinato, dal quale si distingue proprio dal momento che prevede l’assunzione del rischio dell’impresa o dell’affare dell’associante anche al soggetto associato.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo a vedere qui di seguito tutto quello che riguarda tale strumento ed, in particolare, che cos’è, come funziona, quali sono le sue principali caratteristiche e qual è la disciplina fiscale che bisogna osservare.

Contratto di associazione in partecipazione: che cos’è? Come funziona? Quali sono i suoi elementi essenziali? La disciplina civilistica

Una definizione del contratto di associazione in partecipazione viene fornita dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 2549 del codice civile, il quale prevede che:

“Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.”

In sostanza, si tratta di un accordo consensuale, dal momento che alla prestazione di una parte (apporto) corrisponde una controprestazione dell’altra parte (partecipazione agli utili).

“La determinazione della natura e dell’oggetto dell’apporto è rimessa alla volontà delle parti e può consistere in una somma di denaro, nella cessione di beni mobili o immobili o nella prestazione di un’opera o di un servizio.”

Tramite questo apporto, in particolare, l’associato partecipa al rischio dell’impresa o dell’affare insieme all’associante, partecipando di conseguenza anche agli utili e alle perdite che ne derivano, rimanendo comunque nel limite dell’ammontare che è stato apportato dal soggetto associato.

In base alle disposizioni che sono contenute all’interno degli artt. 1448 e 1469 del codice civile, inoltre, l’associato non può rescindere il contratto in alcun modo. Nello specifico:

“Il contratto in esame è, altresì, considerato, dal punto di vista dell’associato, di carattere aleatorio in quanto il valore della partecipazione, dovutagli dall’associante, non è predeterminato, dipendendo dall’esito dell’affare.

Ne consegue che l’associato non può ricorrere ai rimedi della rescissione e della risoluzione per eccessiva onerosità.”

Per ultimo, ai fini della sua validità, il contratto di associazione in partecipazione deve presentare i seguenti elementi essenziali:

  • l’oggetto, ossia un’attività economica a scopo di lucro;
  • l’apporto, il quale deve essere effettuato da parte dell’associato nei confronti dell’associante;
  • la quota di partecipazione agli utili, relativa all’associato;
  • la piena titolarità e il potere di gestione dell’impresa, che riguarda l’associante.

I diritti dell’associante e dell’associato, la divisione degli utili e delle perdite e la disciplina fiscale

L’art. 2552 del codice civile regola i diritti dell’associante e dell’associato, prevedendo che:

“La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante.

Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.

In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.”

L’art. successivo, inoltre, ovvero il 2553 del codice civile, recante “Divisione degli utili e delle perdite“, dispone che:

“Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.”

Infine, per quanto riguarda il trattamento fiscale che viene applicato al contratto di associazione in partecipazione, quest’ultimo è soggetto al pagamento di un’imposta di registro, la quale può essere di tipo fisso o variabile in base alla tipologia di apporto da parte dell’associato.

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