Il contratto di associazione in partecipazione è uno strumento mediante il quale un soggetto, denominato "associato", può prendere parte agli utili di un'impresa oppure di uno o più affari in capo ad un altro soggetto, denominato "associante".
La disciplina che riguarda questo particolare strumento, contenute all'interno degli artt. 2549 e ss. del codice civile, è stata parzialmente modificata da quanto è stato disposto dal Jobs Act, il quale ha escluso dalla partecipazione mediante lavoro le persone fisiche.
Data la sua disciplina fiscale e la sua particolare regolamentazione, lo strumento del contratto di associazione in partecipazione viene spesso usato per nascondere un rapporto di lavoro subordinato, dal quale si distingue proprio dal momento che prevede l'assunzione del rischio dell'impresa o dell'affare dell'associante anche al soggetto associato.
Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo a vedere qui di seguito tutto quello che riguarda tale strumento ed, in particolare, che cos'è, come funziona, quali sono le sue principali caratteristiche e qual è la disciplina fiscale che bisogna osservare.
Una definizione del contratto di associazione in partecipazione viene fornita dalle disposizioni che sono contenute all'interno dell'art. 2549 del codice civile, il quale prevede che:
In sostanza, si tratta di un accordo consensuale, dal momento che alla prestazione di una parte (apporto) corrisponde una controprestazione dell'altra parte (partecipazione agli utili).
Tramite questo apporto, in particolare, l'associato partecipa al rischio dell'impresa o dell'affare insieme all'associante, partecipando di conseguenza anche agli utili e alle perdite che ne derivano, rimanendo comunque nel limite dell'ammontare che è stato apportato dal soggetto associato.
In base alle disposizioni che sono contenute all'interno degli artt. 1448 e 1469 del codice civile, inoltre, l'associato non può rescindere il contratto in alcun modo. Nello specifico:
Per ultimo, ai fini della sua validità, il contratto di associazione in partecipazione deve presentare i seguenti elementi essenziali:
L'art. 2552 del codice civile regola i diritti dell'associante e dell'associato, prevedendo che:
L'art. successivo, inoltre, ovvero il 2553 del codice civile, recante "Divisione degli utili e delle perdite", dispone che:
Infine, per quanto riguarda il trattamento fiscale che viene applicato al contratto di associazione in partecipazione, quest'ultimo è soggetto al pagamento di un'imposta di registro, la quale può essere di tipo fisso o variabile in base alla tipologia di apporto da parte dell'associato.
LEGGI ANCHE Reddito da lavoro subordinato: disciplina, tipologie e tassazione
LEGGI ANCHE Contratti di lavoro a termine: la disciplina