Saldo, stralcio e rottamazione delle cartelle relative a multe e tasse, entro il 29 luglio 2023 i Comuni dovranno deliberare se aderire alla definizione agevolata per il pagamento dei debiti fiscali e contributivi pregressi fino a 1.000 euro e oltre da parte dei contribuenti. La conversione in legge del decreto “Bollette” (Dl 34 del 2023) concede ai Comuni la possibilità di poter emanare la delibera di adesione o meno alla tregua fiscale. In tal senso, i sindaci potrebbero del tutto non interessarsi alla questione dei debiti scaduti e non deliberare nulla, lasciando quindi che il debitore paghi il debito in maniera integrale, comprensivo di quota capitale, interessi e sanzioni.
In caso contrario, i sindaci potrebbero deliberare di far rientrare anche i debiti minori, fino a 1.000 euro, e gli altri debiti della Rottamazione quater nelle regole agevolate della definizione agevolata 2023, con abbattimento o meno dell’importo spettante dai contribuenti.
Saldo stralcio rottamazione cartelle ultime novità dai chiarimenti Ifel: ecco come si potranno annullare in tutto o in parte i debiti fiscali
La delibera di adesione al saldo, stralcio e rottamazione dovrà essere adottata entro il 29 luglio prossimo. In particolare, secondo la lettura del decreto legge numero 34 del 2023, l’articolo 17 bis dispone che, nella delibera, i sindaci potranno decidere di:
- adottare il saldo e stralcio parziale delle ingiunzioni per importi residui entro i 1.000 euro. Tali debiti si riferiscono a carichi maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015;
- preferire lo stralcio totale delle stesse cartelle di pagamento;
- adottare la definizione agevolata della Rottamazione quater alle ingiunzioni e agli accertamenti esecutivi con notifica dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Sono questi i chiarimenti forniti dall’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci (Ifel) che ha pubblicato una nota sul proprio portale che illustra i comportamenti e le ricadute alle quali vanno incontro i sindaci degli enti locali.
Saldo stralcio rottamazione cartelle ultime novità su definizione agevolata cartelle 2023
A tal proposito, è utile ricordare che, tra le scelte possibili, i sindaci possono determinare lo stralcio mini dei debiti, decidendo sia l’annullamento (totale o parziale), che la definizione agevolata, o solo uno dei due istituti. Nella pace fiscale riguardano anche i debiti con società o una concessionaria in house, come i bollettini Tari emessi direttamente dalle società che gestiscono la raccolta dei rifiuti.
Nell’ambito del saldo e stralcio e della Rottamazione delle cartelle, i Comuni possono muoversi con estrema libertà. Non solo la conversione del decreto legge “Bollette” consente agli enti locali di poter scegliere quale strumento utilizzare (saldo e stralcio parziale o totale, definizione agevolata Rottamazione quater), ma gli stessi Comuni potranno decidere il numero delle rate e i termini di scadenza che i debitori fiscali dovranno osservare. Inoltre, sono a discrezione dell’ente locale anche l’implementazione delle procedure attraverso le quali il debitore fiscale dovrà aderire all’offerta, la scadenza per presentare la domanda di definizione agevolata, e la data entro la quale l’amministrazione comunale dovrà fornire risposta al contribuente di accettazione o meno della piano di rate sugli importi ancora dovuti.
Limiti ad annullamento di tasse e multe
Tuttavia, le facoltà degli enti locali nel decidere di aderire alle regole della Rottamazione quater anche per i debiti locali, incontra un limite nel fatto che la delibera dovrà comprendere tutto il periodo di notifica delle cartelle. Ad esempio, la tregua fiscale dovrà essere valida per tutte le cartelle notificate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 per quanto concerne il saldo e stralcio; per le cartelle della Rottamazione quater i Comuni dovranno comprendere tutte le notifiche tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Inoltre, i Comuni dovranno comprendere tutte le tipologie oggettive di debiti fiscali. Ad esempio, dovranno ammettere sia le multe che l’Imu rientranti nei periodi indicati, e non un solo ambito dei due escludendo l’altro.