Deduzione forfettaria autotrasportatori: con la pubblicazione del comunicato stampa del 16 giugno 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito ai contribuenti le istruzioni operative ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi 2023 per quanto riguarda le deduzioni forfettarie relative alle spese non documentate che sono state sostenute da parte degli autotrasportatori durante il corso del periodo di imposta 2022.

In base a quanto è stato disposto all’interno delle disposizioni che sono contenute nell’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha ha fissato le deduzioni forfettarie previste per il 2023, che spettano ai soggetti che operano nel settore dell’autotrasporto, in misura pari a 48 euro.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha fornito anche informazioni dettagliate in merito alla compilazione dei vari campi che sono presenti all’interno della modello Redditi PF 2023 e all’interno del modello Redditi SP 2023.

Ecco qui di seguito tutte le informazioni che sono state comunicate ai cittadini da parte del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.

Deduzione forfettaria autotrasportatori pari a 48 euro per il 2023: ecco il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Con la pubblicazione del comunicato stampa n. 103 del 16 giugno 2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, ha stabilito l’ammontare delle deduzioni forfettarie che spettano agli autotrasportatori per quanto riguarda l’anno 2023.

“Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2023 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2022 nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.”

Le istruzioni per la compilazione del quadro RF del modello Redditi PF 2023

Attraverso il comunicato stampa che abbiamo citato nelle prime righe di questo breve articolo di approfondimento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, per l’appunto, le istruzioni operative agli autotrasportatori per permettere loro di procedere con la compilazione della dichiarazione dei redditi 2023 e fruire delle deduzioni forfettarie che sono previste per l’anno in corso per quanto riguarda le spese non documentate sostenute nel corso dell’anno 2022.

Ecco qui di seguito il comunicato ufficiale dell’amministrazione finanziaria, pubblicato all’interno del proprio sito web durante il corso della giornata di ieri, venerdì 16 giugno 2023:

“Con un comunicato stampa di oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2022.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.”

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