Dove si possono comprare i Titoli di Stato? I risparmiatori che desiderano investire in una delle varie tipologie di Titoli di Stato possono effettuare le sottoscrizioni dell’ammontare di buoni che vogliono acquistare attraverso una delle seguenti modalità:
- l’asta;
- il collocamento sul mercato secondario.
In breve, investire in titoli tramite il meccanismo dell’asta prevede la sottoscrizione al momento dell’emissione, mentre l’acquisto sul mercato secondario avviene in un secondo momento rispetto al periodo di collocamento e non prevede, quindi, dei termini entro i quali fare le proprie proposte per comprare i buoni.
Ad ogni modo, ciò che accomuna queste due modalità di sottoscrizione dei Titoli di Stato è il fatto che gli investitori devono utilizzare i servizi online oppure recarsi fisicamente presso la propria banca oppure presso uno degli intermediari finanziari abilitati.
Dove si possono comprare i Titoli di Stato? Ecco come effettuare l’acquisto tramite il meccanismo dell’asta
Il funzionamento della sottoscrizione dei Titoli di Stato tramite il meccanismo dell’asta, ovvero al momento dell’emissione, prevede obbligatoriamente la prenotazione del numero dei buoni per i quali l’investitore intende fare domanda alla propria banca o all’intermediario abilitato.
Dopo aver effettuato la prenotazione per un importo minimo pari a 1.000 euro oppure richiedendo un ammontare pari ai multipli di quest’ultimo, la quale dovrà essere effettuata entro il termine massimo di un giorno precedente alla data in cui viene effettuata l’asta, gli operatori abilitati comunicheranno a Borsa Italiana il numero e l’importo dei Titoli di Stato da emettere ai fini del regolamento.
Tutte le informazioni che riguardano le date della prenotazione, dell’asta e del regolamento dei buoni, nonché tutti i comunicati stampa all’interno dei quali vengono fornite informazioni dettagliate in merito a questi ultimi, ma anche i risultati e i dettagli dell’emissione, vengono pubblicati e possono essere consultati da chiunque all’interno del sito web ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Per quanto riguarda il pagamento delle eventuali commissioni al momento della sottoscrizione dei Titoli di Stato tramite il meccanismo dell’asta, i risparmiatori non devono pagare nessuna somma aggiunta alle banche e agli intermediari finanziari abilitati.
Questo ad eccezione dell’asta per i BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), i quali prevedono che venga sostenuto il pagamento di una commissione massima, che viene fissata da parte degli operatori abilitati in base alle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto per la trasparenza nel collocamento dei titoli e che andremo a vedere durante il corso dei paragrafi successivi.
Dove si possono comprare i Titoli di Stato? Ecco come effettuare l’acquisto sul mercato secondario
La sottoscrizione dei Titoli di Stato sul mercato secondario, invece, avviene in un momento successivo rispetto allo svolgimento dell’asta.
Infatti, al termine del periodo di collocamento si apre una fase in cui gli investitori possono comprare i buoni rivolgendosi direttamente agli operatori abilitati.
Questi ultimi, però, in tale circostanza potranno applicare le commissioni ai risparmiatori in maniera discrezionale, specificando a questi ultimi l’ammontare e fornendogli la possibilità di negoziare l’importo dovuto.
L’importo minimo che può essere acquistato è sempre di 1.000 euro ed è concessa la possibilità di investire anche nei suoi multipli, negoziando i titoli sulla piattaforma elettronica MOT (Mercato Obbligazionario Telematico), la quale viene gestita da Borsa Italiana.
Le commissioni per l’acquisto in asta dei BOT
La sottoscrizione dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) attraverso il meccanismo dell’asta, a differenza delle altre tipologie di Titoli di Stato, può comportare il versamento di una commissione.
Tale commissione può essere applicata da parte degli operatori abilitati in base a quanto disposto dal “Decreto per la trasparenza nel collocamento dei Titoli di Stato“, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 gennaio 2015.
A tal proposito, l’art. 2 del suddetto decreto prevede che:
“Deve essere altresì indicata la commissione da applicare sull’operazione di sottoscrizione dei buoni. L’importo massimo di tale commissione è stabilito, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto, come segue: 0,03 euro per i buoni aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni; 0,05 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 81 e 140 giorni; 0,10 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 141 e 270 giorni e 0,15 euro per i buoni di durata residua pari o superiore a 271 giorni.”