Dimissioni online, come si presentano? Le dimissioni telematiche sono state introdotte per contrastare le dimissioni in bianco. A partire dal 2016, il lavoratore deve trasmettere un modulo telematico all’ITL e anche all’azienda, dove manifesta la volontà di interrompere il rapporto lavorativo.
L’obbligo di trasmettere le dimissioni online riguarda tutti i rapporti lavorativi, con solo alcune eccezioni. Spieghiamo come si presentano le dimissioni online, in una guida semplice alla procedura telematica.
Come si presentano le dimissioni online
Il Decreto Legislativo n. 151 del 2015 ha stabilito che, a partire dal 12 marzo 2016, le dimissioni riguardanti tutti i rapporti di lavoro subordinati devono essere presentate esclusivamente online, pena l’inefficacia delle stesse. Le dimissioni telematiche devono essere presentate al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL).
Perché l’obbligo delle dimissioni online? La norma ha introdotto le dimissioni telematiche in contrasto alle dimissioni in bianco, in quanto la procedura garantisce il riconoscimento certo ed effettivo di chi presenta le dimissioni.
Cosa sono le dimissioni in bianco? Si tratta di una pratica, all’epoca molto diffusa, in cui il datore di lavoro faceva sottoscrivere al dipendente una lettera, priva di data, nella quale veniva dichiarata la volontà di risolvere il contratto di lavoro.
Solo successivamente, il datore di lavoro aggiungeva la data al modulo firmato dal dipendente, andando a trasformare il documento in una lettera di dimissioni.
Le dimissioni telematiche possono essere inviate in autonomia sul sito servizi.lavoro.gov.it, previa autenticazione con Spid o Cie. Una volta avuto l’accesso si deve selezionare l’opzione “Dimissioni volontarie”. Il lavoratore può iniziare a compilare la comunicazione di dimissione. Una volta compilato e controllato, il modulo può essere trasmesso al sistema, il quale lo inoltrerà all’Ispettorato territoriale del lavoro e al datore di lavoro.
Le dimissioni possono anche presentate tramite di intermediari abilitati:
- Enti di patronato;
- Consulenti del lavoro;
- Sindacati;
- Enti bilaterali;
- Commissioni di certificazione;
- ITL.
Ricordiamo che è possibile rivolgersi a qualsiasi soggetto abilitato sull’intero territorio nazionale, a prescindere dal luogo di residenza o da quello in cui viene prestata l’attività lavorativa.
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Cosa deve fare il datore di lavoro
Una volta ricevute le dimissioni, il datore del lavoro deve provvedere ad adempiere ad alcuni obblighi. Innanzitutto deve inviare al Centro per l’Impiego la comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando il modello Unilav. La comunicazione deve essere inviata entro cinque giorni dalla risoluzione del contratto.
Inoltre, deve provvedere:
- Liquidare al lavoratore le competenze per i periodi lavorati;
- Liquidare al dipendente le competenze di fine rapporto: ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive, Tfr, indennità sostitutiva di preavviso.
Quando non sono dovute le dimissioni telematiche? Non sempre è obbligatoria la procedura telematica. Non è necessario utilizzarla per le dimissioni rassegnate:
- Durante il periodo di prova;
- Dai genitori lavoratori;
- Nel lavoro marittimo;
- Nel lavoro domestico;
- Nelle sedi protette.
Quando e come revocare le dimissioni telematiche
Il lavoratore può revocare le dimissioni, sempre utilizzando l’apposita piattaforma, entro massimo i 7 giorni successivi alla data di presentazione.
Ci sono alcuni casi in cui non è necessario revocare le dimissioni appena trasmesse. Non si devono revocare, per esempio, se il lavoratore dipendente e il datore di lavoro si accordano per modificare il periodo di preavviso. In questo caso, il datore di lavoro deve indicare la data effettiva della cessazione del rapporto di lavoro nel modello UniLav.
Un altro caso in cui non è comunque necessario revocare le dimissioni già trasmesse è quando non era previsto l’obbligo di invio delle dimissioni telematiche.
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