Durante un’assemblea di condominio, un condomino può avere un numero massimo prestabilito di deleghe da parte di altri condomini.
Le deleghe possono essere conferite quando non si ha la possibilità di partecipare alla riunione per un qualsiasi impegno personale oppure lavorativo. Si tratta di una pratica molto utile per garantire la propria partecipazione all’assemblea anche in caso di assenza.

La legge, però, stabilisce un numero massimo di deleghe che una stessa persona può detenere. Come viene stabilito il massimo? Quali sono le conseguenze nel caso in cui si supera il limite consentito?

Assemblea di condominio, quante deleghe può avere un condomino?

Chi non può partecipare all’assemblea di condominio, per un motivo e per un altro, e nello stesso tempo non vuole essere assente può delegare un altro condomino. La delega è un atto scritto con il quale un condomino conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo durante la riunione condominiale.

La delega deve essere conferita obbligatoriamente in forma scritta. Non è consentito delegare un terzo oralmente oppure telefonicamente. L’amministratore di condominio, quando consegna la convocazione alla riunione, fornisce anche un modello di delega da poter utilizzare. Ciò non toglie alle parti di redigerne un altro in autonomia, in quanto non vi sono per legge formule standard prestabilite.

Non si può pensare che un condomino possa accettare un numero illimitato di deleghe. Per sapere quante deleghe può avere, dobbiamo far riferimento all’articolo 67 del Codice Civile. Il suddetto articolo stabilisce che se i condomini dello stabile sono più di 20, allora un singolo condomino non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e più di 1/5 del valore proporzionale espresso in millesimi. Bisogna stare molto attenti, affinché concorrano entrambi i presupposti perché non sono alternativi tra loro.

Pertanto, l’unico modo per esprimere il proprio voto anche se assenti è delegando un’altra persona. Non è ammesso il voto per posta, salvo nei casi in cui per la decisione da intraprendere serve l’unanimità.

Chi può essere delegato?

In linea di massima, viene delegato come rappresentante in sede di riunione condominiale un parente oppure un altro condominio. L’articolo già citato del Codice Civile stabilisce anche che non è mai ammesso delegare l’amministratore di condominio, anche quando egli sia anche un condomino dello stabile.

Non si può delegare l’amministratore in nessun caso, né se il numero dei condomini è superiore a 20 né se è inferiore.
È possibile anche delegare un soggetto esterno al condominio, come un amico o una persona di fiducia, senza che ciò possa influire in alcun modo sulla privacy degli altri condomini.

Numero massimo di deleghe superato: ecco quali sono le conseguenze

Se non si rispettano le regole e se si supera il numero massimo di deleghe consentite allora la votazione dell’assemblea è annullabile. Ciò vuol dire che l’assemblea può essere contestata dinnanzi ad un giudice entro massimo 30 giorni.

Al contrario, l’assemblea rimane valida qualora un delegato voti difformemente rispetto alle indicazioni che gli sono state impartite.
Solitamente, la delega non indica il modo in cui il delegato deve votare. Si tratta, tuttalpiù, di un aspetto confidenziale tra le parti. Se il delegato vota in modo contrario alle istruzioni fornitegli dal delegante, l’assemblea rimane comunque valida, in quanto l’accordo tra le parti non ha effetti nei confronti del condominio.

Cosa può fare il delegante? Ha solo la possibilità di chiedere al delegato il risarcimento, ma quando il suo voto sia stato determinante alla formazione della maggioranza condominiale oppure quando dalla decisione deliberata dall’assemblea, gli sia derivato un danno concreto e dimostrabile.

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