Sospensione scadenze: con la pubblicazione del Pronto Ordini n. 76 del 12 giugno 2023 e del Pronto Ordini n. 204 del 12 luglio 2022, recanti “Sospensione dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del professionista in caso di malattia o infortunio“, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) rispettivamente di Latina e di Ascoli Piceno hanno chiesto chiarimenti al CNDCEC.
Ecco qui di seguito, dunque, tutte le informazioni che sono state fornite attraverso le suddette comunicazioni, le quali sono state pubblicate all’interno del sito web del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Sospensione scadenze tributarie dei professionisti in caso di malattia o infortunio: ecco gli ultimi chiarimenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Mediante la pubblicazione del PO 76/2023 e del PO 204/2022, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha risposto alle richieste di chiarimento che gli sono giunte rispettivamente dall’Ordine di Latina in data 11 gennaio 2023 e dall’Ordine di Ascoli Piceno in data 15 dicembre 2022.
Il CNDCEC, in particolare, ha risposta alla domanda degli Ordini relativa al fatto per cui se bisogna seguire uno specifico procedimento per poter beneficiare della sospensione delle scadenze che riguardano gli adempimenti e i versamenti tributari relativi ai liberi professionisti, nel caso in cui questi ultimi si trovino in una situazione di malattia o di infortunio.
A tal proposito, riprendendo le disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito dei chiarimenti in base alla disciplina relativa alla sospensione delle scadenze tributarie per malattia o infortunio dei professionisti.
Nello specifico, il CNDCEC chiarisce che il comma 929 del suddetto articolo legislativo prevede che:
“In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento”.
Il comma 931, invece, disciplina la decorrenza e la durata della sopra citata sospensione, disponendo che:
“I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari”.
In base a quanto disposto dal successivo comma 932, invece, le scadenze tributarie sospese devono essere adempiute entro il giorno successivo alla fine del periodo di sospensione stesso.
Infine, il CNDCEC riporta il contenuto dei commi 934 e 935, i quali prevedono che la sospensione dei termini tributari si applica solamente nel caso in cui tra le parti è in essere un mandato professionale instaurato precedentemente rispetto alla data del ricovero in ospedale o dell’inizio della cura domiciliare, nel presupposto che:
“Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944”.
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