Omessa dichiarazione IVA: con la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 210441 del 13 giugno 2023 l’amministrazione finanziaria ha invitato quei contribuenti che non hanno presentato entro i termini previsti il modello IVA 2023 relativo al periodo d’imposta 2022 ad inviare in maniera tardiva la dichiarazione.

Il suddetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che riguarda la regolarizzazione entro il 31 luglio 2023 per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione IVA omessa, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

Omessa dichiarazione IVA 2023: ecco quali sono i dati da inserire nel modello per la regolarizzazione

Attraverso la consultazione dei dati e delle informazioni che sono contenute all’interno delle fatture elettroniche, all’interno delle operazioni relative alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi che vengono fornite fornite o ricevute a e da soggetti che non hanno la residenza in Italia, e all’interno dei corrispettivi che vengono inviati in maniera giornaliera da parte dei soggetti passivi IVA, l’Agenzia delle Entrate verifica le eventuali omissioni in merito all’invio della dichiarazione IVA 2023.

“Le operazioni attive dichiarate sono pari al volume d’affari (importo del rigo VE50) aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo del rigo VE40).”

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti che abbiamo citato poco sopra degli elementi e delle informazioni con i quali può essere inviato in maniera tardiva il modello IVA 2023, relativo al periodo d’imposta 2022.

In particolare, ecco qui di seguito i dati che possono essere inviati all’interno delle comunicazioni, con le quali si può poi giustificare all’amministrazione finanziaria l’omessa dichiarazione IVA:

  • i dati relativi al codice fiscale e alla denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • i dati relativi al numero identificativo e alla data della comunicazione, al codice atto e al periodo d’imposta;
  • i dati relativi alla data e al protocollo telematico del modello;
  • i dati relativi alla data di elaborazione della comunicazione in caso di omessa dichiarazione IVA entro la scadenza prevista.

Come consultare tutti i dati che vengono forniti dall’Agenzia delle Entrate? Ecco come richiederne di nuovi

Le informazioni che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo vengono racchiuse all’interno di una comunicazione, la quale viene inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) da parte dell’Agenzia delle Entrate al domicilio digitale del contribuente.

In alternativa, i cittadini interessati hanno la possibilità di prendere visione della suddetta comunicazione semplicemente recandosi presso il sito web dell’amministrazione finanziaria ed autenticandosi all’interno dell’area riservata denominata “Cassetto fiscale” mediante l’utilizzo delle proprie credenziali, per poi accedere alla sezione “Fatture e Corrispettivi“.

Qualora i contribuenti che ricevono la comunicazione dall’Agenzia delle Entrate abbiano dei dubbi e vogliano richiedere ulteriori informazioni all’amministrazione finanziaria, questi ultimi hanno la possibilità di fare questo anche tramite gli intermediari abilitati che sono incaricati per l’invio del modello IVA 2023, ma anche di segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze che non sono a disposizione dell’AdE seguendo le indicazioni che vengono fornite all’interno della comunicazione stessa.

Ecco, infine, quali sono le modalità attraverso le quali i contribuenti hanno la possibilità di inviare in maniera tardiva l’omessa dichiarazione IVA 2023, in modo da poter beneficiare di una riduzione delle sanzioni che sono previste dalla normativa vigente in materia.

Nello specifico:

“I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2023, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”

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