Conguaglio fiscale: con la pubblicazione del messaggio n. 2207 del 14 giugno 2023 l’INPS ha comunicato ai cittadini che assicurerà l’assistenza fiscale anche per quanto riguarda l’anno 2023 e che provvederà ad effettuare le operazioni di conguaglio previste entro i termini prestabiliti, mettendo a disposizione dei propri sostituti di imposta che hanno indicato l’Istituto all’interno del modello 730 un servizio per la verifica dei conguagli fiscali.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento al servizio onlineAssistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino“, il quale è disponibile all’interno del sito web dell’Istituto.

A tal proposito, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha messo a disposizione anche un aggiornamento del manuale con le istruzioni previste per il 2023 dedicate ai Caf (Centri di assistenza fiscale) e ai professionisti abilitati, disponibile sempre recandosi presso il sito web dell’INPS.

Conguaglio fiscale modello 730/4: ecco in quali circostanze l’INPS fornisce assistenza fiscale al cittadino

Il modello 730/4 viene inviato da parte dell’Agenzia delle Entrate in modo che i sostituti di imposta possano versare o trattenere dalle retribuzioni o dalle pensioni erogate rispettivamente i conguagli a credito e i conguagli a debito, i quali si evidenziano in seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2023 da parte del contribuente.

A tal proposito, infatti, ecco quali sono le circostanze in cui l’INPS procede con il fornire l’assistenza sui conguagli fiscali ai contribuenti:

“L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2023, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF (ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).

Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze (cosiddetto “diniego”).”

Le istruzioni INPS relative al servizio di assistenza al cittadino

In particolare, dopo aver presentato la propria dichiarazione dei redditi 2023 relativa ai redditi che sono stati conseguiti durante il corso dell’anno 2022, i contribuenti possano accedere al servizio online denominato “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino“, semplicemente recandosi presso il sito web dell’INPS.

Tale servizio, che si prefigge come obiettivo quello di fornire un’adeguata assistenza fiscale ai cittadini in merito alla verifica delle risultanze contabili relative alla dichiarazione dei redditi 2023 ed in merito agli esiti prodotti dalla stessa, può essere utilizzato dal contribuente previa autenticazione all’interno dell’area riservata del sito web dell’Istituto, inserendo le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Nello specifico, all’interno del servizio che abbiamo appena citato i contribuenti hanno la possibilità di consultare i seguenti dati:

  • le informazioni relative all’avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili che vengono inviate dall’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione degli importi sui quali deve essere operato il conguaglio fiscale;
  • la conferma del fatto che i conguagli saranno applicati alle prestazioni che vengono erogate da parte dell’Istituto, nel caso in cui quest’ultimo sia il sostituto d’imposta del contribuente;
  • le informazioni in merito ad un eventuale diniego delle risultanze contabili da parte dell’INPS, la quale comunica tale fatto direttamente all’Agenzia delle Entrate;
  • le informazioni relative ai rimborsi e/o alle trattenute che devono essere operato sulle prestazioni che vengono riconosciute ai contribuenti.

Infine, per poter verificare il conguaglio fiscale risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata, l’INPS specifica che:

“Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo complessivo, a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi eventuali primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito, del dichiarante e dell’eventuale coniuge, se la dichiarazione è congiunta, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730/4.”