Superbonus con il 110% di beneficio fiscale anche nel 2023 e senza il certificato di inizio dei lavori (Cila): è intervenuta l’Agenzia delle entrate per fissare i requisiti e le condizioni alle quali attenersi per non vedersi scendere il bonus al 90 per cento, già previsto per il 2023. La disciplina riguarda sia gli interventi dei condomini, che quelli che interessino i proprietari di villette e degli immobili con due, tre o quattro unità abitative. In particolare, la spiegazione alla quale fa riferimento l’Agenzia delle entrate è quella di interventi iniziati prima del 1° giugno 2021, con presentazione del titolo edilizio e abitativo per l’avvio dei lavori, o comunque il documento che era richiesto a quel tempo.
A queste condizioni, quindi, non è necessaria la Cila superbonus, come richiesto per gli interventi successivi al 1° giugno 2021. Ulteriori novità sono entrate a far parte della normativa nel corso degli anni, soprattutto con il decreto “Aiuti quater” che ha previsto i vincoli della delibera dell’assemblea condominiale e della presentazione del titolo della Cilas superbonus.
Superbonus 110% nel 2023: ecco quali sono le condizioni spiegati dall’Agenzia entrate su villette, unifamiliari e condomini
Arriva il via libera dell’Agenzia delle entrate sui lavori in superbonus con beneficio del 110% (anziché del 90 per cento, come previsto nel 2023), a determinate condizioni. Il chiarimento del Fisco è arrivato con la circolare numero 13 del 2023 nella quale sono stati presi in considerazione i lavori effettuati sia sui condomini che su villette, nonché gli edifici con unico proprietario composti da due, tre o quattro unità abitative.
Gli interventi presi in analisi sono quelli per i quali l’inizio dei lavori sia avvenuto in data anteriore al 1° giugno 2021, con presentazione del relativo titolo abitativo come richiesto dalla legislazione di oltre due anni fa. In particolare, la circolare chiarisce che la presentazione di un titolo edilizio differente dalla Cila superbonus non comporta la riduzione del beneficio del bonus dal 110% al 90%, ma si continuerà ad applicare la stessa percentuale massima.
Superbonus 110% nel 2023: quando serve la Cila e il permesso di costruire?
Pertanto, per continuare a beneficiare del 110% sul superbonus, è necessario che i proprietari siano in possesso del titolo abitativo richiesto dalla legislazione di due anni fa, a differenza di quanto previsto per i lavori iniziati dal 1° giugno in poi. Per questi ultimi interventi, infatti, è necessaria la presentazione della Cilas per fruire del massimo beneficio fiscale. Peraltro, c’è da considerare anche la differente disciplina alla quale è andata incontro la normativa successivamente al 1° giugno 2021, in particolare con quanto prevede il decreto “Aiuti quater” della fine dello scorso anno.
Per effetto dell’entrata in vigore del decreto legge, infatti, per beneficiare del 110% anche nel 2023 i condomini avrebbero dovuto dimostrare di aver provveduto alla delibera assembleare entro il 18 novembre 2022, con deposito della Cilas superbonus entro il 31 dicembre 2022. Diversamente, per delibere assembleari adottate tra il 19 e il 24 novembre, il termine di presentazione della Cilas era fissato al giorno successivo, ovvero al 25 novembre 2022. Scadenza che ha, dunque, tagliato fuori dal beneficio vari condomini.
Bonus edilizi, i vincoli della Cila-superbonus
Per quanto riguarda, infine, le unità immobiliari diverse dai condomini, ovvero le villette, gli immobili dei proprietari unici con unità abitative da due a quattro, le Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps) – con edifici non condominiali – era necessario aver presentato entro il 25 novembre scorso la Cila superbonus per continuare a beneficiare, anche nel 2023, dello sconto fiscale del 110 per cento. A queste condizioni, non era necessaria alcuna delibera del proprietario.