Elenco beneficiari 5 per mille: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato all’interno del proprio sito web l’elenco degli iscritti tardivi al beneficio del 5×1000.

In particolare, nel suddetto elenco sono state inserite tutte le Onlus che hanno presentato la propria domanda di iscrizione in un momento successivo rispetto alla scadenza prevista.

Oltre a questo elenco anche le altre organizzazioni senza scopo di lucro possono inviare la domanda all’Agenzia delle Entrate per accreditarsi anche dopo il termine fissato all’11 aprile 2023, andando a pagare una sanzione pari a 250 euro.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo ad approfondire nel dettaglio come una Onlus può accedere al beneficio del 5 per mille qualora queste ultime non facciano parte dell’elenco permanente delle organizzazioni iscritte e qualora non facciano parte nemmeno dell’elenco degli iscritti tardivi relativo alla data dell’11 aprile 2023.

Elenco beneficiari 5 per mille: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco delle Onlus che si sono iscritte in maniera tardiva

Durante il corso della giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco degli iscritti tardivi al beneficio del 5×1000.

Nello specifico, ecco che cosa ha comunicato a tal proposito la rivista online dell’Agenzia delle Entrate “Fiscooggi.it”:

“Disponibile, da oggi 13 giugno, l’elenco contenente i dati delle Onlus che hanno presentato la domanda di iscrizione al 5 per mille dopo i termini di scadenza, fissati all’11 aprile 2023.

I soggetti che non hanno inviato l’iscrizione per il 2023 nei tempi indicati, e non fanno parte dell’elenco permanente degli iscritti, possono effettuare comunque la trasmissione telematica della domanda di accreditamento entro il 2 ottobre 2023 (articolo 2, comma 2 Dl n. 16/2012), purché abbiano i  requisiti  sostanziali  richiesti  dalle  norme  di riferimento e versino l’importo di 250 euro tramite il modello F24 Elide con codice tributo 8115.
L’elenco delle Onlus ritardatarie verrà aggiornato periodicamente.”

Elenco beneficiari 5 per mille: le Onlus non ancora accreditate possono ancora inviare la domanda entro il 2 ottobre 2023

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, le modalità per l’accreditamento al beneficio del 5 per mille sono disciplinate dal decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento“, all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 2 marzo 2012, e convertito successivamente, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012.

In particolare, il secondo comma dell’art. 2 del suddetto decreto prevede che possono iscriversi all’elenco delle Onlus beneficiarie del 5 per mille dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) tutti quegli enti che, alla data di scadenza per l’accreditamento:

  • possiedono tutti i requisiti che sono richiesta dalla legge;
  • presentano la domanda di accreditamento entro il termine del 30 settembre (2 ottobre per quanto riguarda il 2023);
  • effettuano il pagamento della sanzione di importo pari a 250 euro, così come previsto dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.

Come compilare il modello F24 per pagare la sanzione di 250 euro e per iscriversi in maniera tardiva

Ecco qui di seguito come compilare il modello F24 per effettuare il versamento della sanzione di 250 euro prevista per l’iscrizione all’elenco degli iscritti tardivi, ovvero quelle organizzazioni che hanno presentato la domanda successivamente la scadenza fissata, ma entro il 2 ottobre 2023.

Nello specifico, le Onlus che vogliono presentare la domanda di accreditamento in maniera tardiva devono compilare il modello F24 nel seguente modo:

  • sezione – compilare la sezione Erario;
  • codice tributo – inserire “8115”;
  • rateazione/regione/prov/mese rif – non compilare;
  • anno di riferimento – inserire l’anno per il quale viene effettuato il versamento;
  • importi a debito versati – inserire l’importo a debito dovuto;
  • importi a credito compensati – inserire l’importo del credito d’imposta in compensazione solamente nel caso in cui possa essere utilizzato;
  • TOTALE A – inserire la somma degli importi a debito della sezione Erario;
  • TOTALE B – inserire la somma degli importi a credito della sezione Erario, qualora presenti
  • SALDO (A-B) – inserire la differenza tra i due precedenti importi.