Infortunio Rls: con la pubblicazione della circolare n. 23 del 1° giugno 2023 da parte dell’INAIL, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda la tutela degli eventi lesivi che sono accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nell’esercizio delle loro funzioni.

La suddetta circolare INAIL, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione generale e dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, fa riferimento agli infortuni relativi ai seguenti soggetti:

  • i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva;
  • i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
  • i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

“In considerazione dei dubbi rappresentati da alcune Strutture in merito alla tutelabilità degli infortuni eventualmente accaduti a Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, acquisito l’assenso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono i relativi chiarimenti.”

Infortunio Rls: l’INAIL comunica la tutela anche per quanto riguarda i rappresentanti per la sicurezza

Le disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, forniscono una definizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, disponendo che:

“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.”

In base a quanto previsto dall’art. 47 del medesimo decreto, tali rappresentanti presentano le seguenti caratteristiche:

  • sono istituiti a livello aziendale, territoriale e di sito produttivo;
  • sono eletti;
  • sono designati in tutte le aziende o unità produttive.

Per quanto riguarda i rappresentanti per la sicurezza, la normativa vigente in materia prevede che:

“Nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.”

Il successivo art. 48 dello stesso decreto legislativo, invece, prevede che in assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quest’ultimo venga sostituito dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, il qual svolge le stesse funzioni del primo con le stesse modalità ce riguardano tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di sua competenza.

“Poiché per espressa previsione normativa il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le medesime funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di azienda o unità produttiva, eventuali eventi lesivi accaduti in occasione dell’esercizio delle relative attribuzioni sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.”

Il comma 3 dello stesso articolo che abbiamo citato poco sopra, inoltre, prevede che tali soggetti possano avere degli eventi lesivi diversi rispetto a quelli che riguardano gli ambienti lavorativi aziendali.

A tal proposito, infatti:

“Per l’esercizio delle proprie attribuzioni egli accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fermo restando che Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave e che in tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico.”

Infine, l’art. 49 del decreto in questione disciplina la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, il quale viene scelto direttamente dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende che svolgono le proprie funzioni all’interno dello stesso sito produttivo.

“Eventuali eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 50 ovvero nello svolgimento dell’attività di coordinamento a essi specificatamente affidata dalla legge sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.”

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