Bonus elettrico disagio fisico: con la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2023, recante “Modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per il sostegno delle famiglie delle persone con malattia grave che utilizzano l’energia elettrica per le apparecchiatura mediche necessarie al mantenimento in vita“, all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 134 del 10 giugno 2023, il Governo ha stabilito per l’appunto quelle che sono le nuove regole che sono previste per quanto riguarda l’anno in corso.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo vedere qui di seguito che cosa è stato disposto all’interno del recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e come sono state recepite ed attuate le regole che sono state disposte da parte dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Bonus elettrico disagio fisico: ecco il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le nuove regole previste per il 2023

Il decreto che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo ha stabilito quelle che sono le modalità per l’utilizzazione delle risorse economiche di importo pari a 500.000 euro per quanto riguarda l’anno 2022, le quali vengono attinte dal fondo previsto dall’art. 14 bis del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito, con modificazioni, dalle disposizioni che sono contenute all’interno della legge n. 25 del 28 marzo 2022.

Tali risorse economiche, in particolare, sono state stanziate da parte del Governo con l’obiettivo di andare ad aumentare l’importo relativo al bonus elettrico per quei soggetti che si trovano in una condizione di disagio fisico e che rispettano i seguenti requisiti:

  • livelli di potenza pari a 3,5kW, 4 kW e 4,5 kW;
  • fascia di consumo media, compresa tra 600 kWh e 1.200 kWh, e fascia di consumo massima, superiore a 1.200 kWh.

Con il suddetto decreto, nello specifico, il Presidente del Consiglio dei Ministri rimanda all’ARERA la pubblicazione del decreto di attuazione, il quale dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del CdM ed il quale dovrà integrare l’ammontare della compensazione, per punto di prelievo.

Dopodiché:

“L’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla comunicazione della deliberazione ARERA di cui al comma 3, provvede a trasferire in una unica soluzione la somma di 500.000,00 euro sul conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto, pari a 500.000,00 euro, si provvede, nei limiti della disponibilità finanziaria iscritta nel capitolo di spesa n. 856 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2022, Missione 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri, Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.5 «Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio».”

Il decreto attuativo dell’ARERA

Mediante l’adozione della delibera dell’11 aprile 2023, durante il corso della riunione n. 1246a che si è tenuta lo stesso giorno, e la successiva pubblicazione in data 12 giugno 2023 all’interno del proprio sito web, l’ARERA ha dato attuazione alle disposizioni contenute all’interno del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2023.

“Il provvedimento dà attuazione a quanto disposto dal DPCM 15 marzo 2023 in materia di integrazione una tantum del bonus elettrico per disagio fisico percepito dai beneficiari dell’agevolazione individuati dallo stesso DPCM, con oneri a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 come convertito in legge, a cui il citato DPCM dà attuazione. Inoltre viene modificato un articolo del testo integrato bonus fisico”.

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