La lista dei Paesi Black List indica le nazioni che presentano un regime fiscale favorevole o privilegiato, ovvero con un livello di tassazione estremamente ridotto o addirittura inesistente. Spesso, queste nazioni non prevedono lo scambio di informazioni fiscali con altre nazioni, guadagnando il soprannome di paradisi fiscali. Oggi, l’unica black list italiana attiva (D.M. 4 maggio 1999) serve ad invertire l’onere della prova riguardo alla residenza fiscale dei cittadini italiani che emigrano nei paesi presenti in questa lista. Tutte le altre liste sono state sostituite da specifiche normative.

Lista Paesi Black List: cambiamenti e novità

La lista dei Paesi in Black List ha subito diverse modifiche nel corso degli anni. Le autorità italiane, in collaborazione con le normative dell’Unione Europea, hanno rivisitato l’elenco dei paesi con un regime fiscale privilegiato. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni e la firma di trattati bilaterali contro la doppia imposizione ha portato alla rimozione di numerosi paesi dalla lista. Questo è il risultato degli sforzi dell’OCSE negli ultimi anni per combattere l’evasione e l’elusione fiscale internazionale.

Presunzione di residenza fiscale e Paesi Black List

La lista dei Paesi Black List attualmente in vigore riguarda la presunzione di residenza fiscale per le persone fisiche. Si tratta della lista contenuta nel D.M. 4 maggio 1999, un decreto che regola la residenza fiscale di individui che emigrano in Paesi Black List. Il decreto afferma che se un individuo si trasferisce stabilmente in uno di questi stati, il carico della prova che contraddice la presunzione di residenza fiscale estera fittizia ricade su di lui. In sostanza, chiunque decida di emigrare in un Paese Black List deve dimostrare che il suo trasferimento di residenza è reale e non parte di un meccanismo di evasione fiscale.

Per coloro che si sono cancellati dall’anagrafe della popolazione residente e si sono trasferiti in paesi BL, esiste la presunzione di residenza in Italia. Questo a meno che il contribuente stesso non sia in grado di fornire una prova contraria. Si tratta di un aspetto molto importante: la prova deve essere precisa e in grado di convincere l’amministrazione finanziaria a considerare la residenza fiscale estera del contribuente.

Elenco dei Paesi Black List per la residenza fiscale

Il D.M. 4 maggio 1999 è stato modificato nel corso degli anni, in particolare con il DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014, che ha apportato cambiamenti al decreto del 4 maggio 1999 relativamente all’identificazione degli Stati con un regime fiscale privilegiato.

Ecco un elenco dei paesi considerati Black List per la residenza fiscale delle persone fisiche:

  • Alderney
  • Andorra
  • Antigua e Barbuda
  • Antille Olandesi
  • Aruba
  • Bahamas
  • Bahrein
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • Brunei
  • Costa Rica
  • Dominica
  • Emirati Arabi Uniti
  • Ecuador
  • Filippine
  • Gibilterra
  • Gibuti
  • Grenada
  • Guernsey
  • Hong Kong
  • Isola di Man
  • Isole Cayman
  • Isole Cook
  • Isole Marshall
  • Isole Vergini Britanniche
  • Jersey
  • Libano
  • Liberia
  • Liechtenstein
  • Macao
  • Malesia
  • Maldive
  • Mauritius
  • Monserrat
  • Nauru
  • Niue
  • Oman
  • Panama
  • Polinesia Francese
  • Principato di Monaco
  • Sark
  • Seychelles
  • Singapore
  • Saint Kitts e Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent e Grenadine
  • Svizzera
  • Taiwan
  • Tonga
  • Turks e Caicos
  • Tuvalu
  • Uruguay
  • Vanuatu
  • Samoa

Da notare che il 20 aprile 2023, Italia e Svizzera hanno firmato un accordo per la rimozione della Svizzera dalla lista dei Paesi non collaborativi. Il processo è attualmente in corso.

La lista di Paesi sopra riportata rappresenta anche il riferimento per la compilazione del quadro RW sul Modello Redditi, riguardante la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi. Questo obbligo riguarda le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici.

Sanzioni per la mancata compilazione del Quadro RW sul Modello Redditi

La Circolare del 08/04/2016 n. 12 dell’Agenzia delle Entrate, ha precisato che le sanzioni per la mancata compilazione del Quadro RW vengono determinate applicando la percentuale stabilita dall’art. 5 DL 167/90 al valore al termine del periodo di detenzione. La sanzione amministrativa può variare dal 6 al 30% dell’importo non dichiarato, a seconda del Paese in cui gli investimenti sono detenuti.

Le regole per le partecipazioni in società residenti all’estero

Il principio del look through gioca un ruolo chiave nella valutazione delle partecipazioni in società basate in nazioni non cooperative, cioè quelle non incluse nella White List definita dal Decreto del 04/09/1996 dal Ministero delle Finanze. Questo principio obbliga a prendere in considerazione non solo il valore della partecipazione diretta, ma anche il valore degli investimenti esteri detenuti dalla società e delle attività finanziarie estere intestate alla società, così come la percentuale di partecipazione posseduta. È quindi essenziale seguire un approccio look through e oltrepassare la pura proprietà del veicolo finanziario per dare rilevanza fiscale al valore dei beni detenuti da tutte le entità “controllate” localizzate in paesi non collaborativi.

Chi è il titolare effettivo

Il titolare effettivo è la persona fisica o giuridica che, in ultima analisi, detiene la proprietà diretta o indiretta di un’entità o ne ha il controllo. Come stabilito dalla Circolare n. 38/E/2013, il titolare effettivo di una società è la persona fisica o giuridica che possiede o controlla un’entità, attraverso il possesso diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni o dei diritti di voto. Questa definizione si applica anche a coloro che esercitano il controllo sulla direzione di un’entità giuridica.

Analisi dei Paesi nella Black List per le imprese

L’articolo 1, comma 142 della Legge n. 208/2015 ha modificato l’articolo 167, comma 4, del DPR n. 917/86, introducendo un nuovo parametro di identificazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Questo criterio consiste nella presenza nello Stato di residenza o di localizzazione della società controllata o partecipata di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

White List: quali sono i Paesi collaborativi

I Paesi inclusi nella White List sono quelli che si sono impegnati a fornire uno scambio di informazioni efficace con l’Italia. Questo elenco, aggiornato periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresenta i Paesi che cooperano con l’Italia in materia di evasione fiscale e lotta all’economia sommersa. I Paesi della White List si impegnano a rispettare gli standard internazionali di trasparenza fiscale e a fornire assistenza reciproca attraverso lo scambio di informazioni su richiesta.

La cooperazione tra i Paesi nella White List e l’Italia è fondamentale per monitorare le transazioni finanziarie e prevenire l’evasione fiscale. Questa cooperazione si traduce in una serie di strumenti, tra cui gli accordi di doppia imposizione, che evitano la doppia tassazione e prevengono l’evasione fiscale. Inoltre, questi accordi prevedono spesso una clausola di scambio di informazioni che consente lo scambio automatico di dati tra le autorità fiscali dei due Paesi.

Conseguenze e implicazioni per imprese e privati

Per le imprese e i privati, il rispetto delle regole fiscali internazionali e la trasparenza fiscale sono essenziali. La mancata aderenza a queste regole può comportare pesanti sanzioni e danni alla reputazione. Inoltre, la presenza di una società in un Paese della Black List può limitare la capacità dell’impresa di fare affari con altri Paesi, poiché molti di loro applicano restrizioni fiscali e commerciali alle imprese che operano in Paesi non collaborativi. Per questi motivi, le imprese e i privati devono essere consapevoli delle regole fiscali internazionali e fare attenzione a dove e come fanno affari.

Elenco UE delle Giurisdizioni fiscali non collaborative

L’Unione Europea (UE) è impegnata da tempo a promuovere una governance fiscale internazionale migliore. In questa ottica, l’UE ha sviluppato un elenco di giurisdizioni fiscali non cooperative, una lista di Paesi che non collaborano in materia fiscale. I Ministri delle Finanze dell’UE aggiornano continuamente questa lista seguendo un rigoroso processo di analisi e dialogo guidato dalla Commissione Europea. L’elenco ha dimostrato la sua efficacia, poiché molti Paesi hanno aggiustato le proprie leggi fiscali e i loro sistemi per allinearsi agli standard internazionali.

La valutazione dei Paesi viene effettuata basandosi su tre criteri principali:

  • Trasparenza fiscale;
  • Buona governance;
  • Attività economica reale.

Inoltre, è stato controllato anche se esiste un’aliquota dell’imposta sulle società pari a zero.

L’elenco dell’UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative è uno strumento fondamentale per combattere l’evasione fiscale, la frode fiscale, l’elusione fiscale e il riciclaggio di denaro. L’elenco comprende Paesi che non sono membri dell’UE e che favoriscono pratiche fiscali dannose, che erodono i ricavi fiscali degli Stati membri derivanti dalle imprese.

Lista giurisdizioni fiscali non cooperative ai fini fiscali

La lista adottata dal Consiglio UE il 14 febbraio 2023 comprende 16 Stati, tra cui:

  • American Samoa
  • Anguilla
  • Bahamas
  • Fiji
  • Guam
  • Palau
  • Panama
  • Samoa
  • Trinidad e Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • US Virgin Islands
  • Vanuatu
  • Isole Vergini britanniche
  • Costa Rica
  • Isole Marshall
  • Russia.

Sebbene l’elenco dell’UE non abbia un valore coercitivo, i Paesi inclusi in questa lista non possono ricevere assistenza dall’UE, tranne nel caso di aiuti allo sviluppo. Tuttavia, la Commissione Europea incoraggia gli Stati membri a imporre sanzioni più severe se necessario.

Deduzione dei costi Black List collegata a elenco UE

L’articolo 22 della Legge di Bilancio 2023 prevede una reintroduzione delle regole sulla deducibilità limitata dei costi Black List.

A partire dal 1° gennaio 2023, è stato reistituito l’impegno di riportare separatamente i costi associati a queste operazioni nella dichiarazione fiscale, indipendentemente dal fatto che superino o meno il valore convenzionale.

Se le aziende italiane dimostrano che le transazioni intraprese rispondono a un reale bisogno economico e che queste sono state effettivamente eseguite, la disposizione non viene applicata.

Le spese Black List possono essere dedotte, nei limiti del valore normale dei beni o dei servizi acquistati, secondo le norme di determinazione del reddito di impresa. L’elenco delle giurisdizioni non cooperative dell’UE serve come riferimento per identificare le fatture ricevute che devono rispettare i requisiti di deducibilità.