Rottamazione cartelle Agenzia delle Entrate – Riscossione: restano ancora pochi giorni ai contribuenti per poter richiedere all’amministrazione finanziaria la rottamazione delle proprio cartelle esattoriali.

Questa termine per la presentazione delle domande relative alla rottamazione quater è stato spostato al 30 settembre 2023, invece, per quanto riguarda quei cittadini e quelle imprese che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa all’interno di uno dei Comuni tra quelli che sono stati inseriti all’interno di un apposito elenco di quelli che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023.

Rottamazione cartelle Agenzia delle Entrate: le modalità per l’invio della domanda di adesione alla rottamazione quater e per il pagamento di quanto dovuto

L’elenco al quale facevamo riferimento durante il corso del precedente paragrafo è stato approvato da parte del Governo nella delibera del Consiglio dei Ministri n. 35 del 23 maggio 2023 e successivamente fatto diventare legge attraverso la pubblicazione del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023 all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1° giugno 2023.

Per approfondire nel dettaglio tutte le misure e gli aiuti che sono stati introdotti da parte del Governo per i soggetti sopra citati, ti consiglio di andarti a riprendere un nostro recente articolo di approfondimento, che tratta proprio questa tematica e che elenca tutti i provvedimenti che sono stati istituiti per contrastare l’emergenza causata dall’alluvione nelle Regioni dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana.

Tornando a noi, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione concede, ai contribuenti per i quali non è previsto lo slittamento della scadenza, la possibilità di inviare la propria domanda per aderire alla rottamazione quater fino alla giornata di venerdì 30 giugno 2023.

Per quanto riguarda, invece, le modalità per la presentazione della richiesta e per il pagamento degli importi dovuti, viene specificato quanto segue:

“Le richieste alla definizione agevolata possono essere presentate esclusivamente online collegandosi al sito di Agenzia delle entrate Riscossione.

Si ricorda che l’adesione alla “Rottamazione-quater” dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. Per la presentazione delle domande di adesione è sempre consigliabile attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all’elevato traffico degli ultimi giorni.”

Come inviare la domanda all’AdE Riscossione?

Nello specifico, la domanda per l’adesione alla rottamazione quater entro il termine del 30 giugno 2023 (30 settembre 2023 per quanto riguarda i soggetti che hanno subito delle conseguenze negative in seguito all’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, le Marche e la Toscana) deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche.

Il contribuente, in particolare, deve recarsi presso il sito web dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per poi accedere all’interno dell’area pubblica, senza il bisogno di inserire il PIN e la password, oppure all’interno dell’area riservata mediante l’utilizzo delle proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Entratel (solo per gli intermediari autorizzati).

“All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza grazie alla funzionalità che consente di selezionare con un semplice click, direttamente dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.”