Attività di intrattenimento: come ogni mese, anche per quanto riguarda il mese di giugno 2023, i soggetti che hanno svolto la propria attività lavorativa a fini di intrattenimento dovranno versare l’imposta dovuta entro il giorno 16 del mese in corso.

L’imposta sugli intrattenimenti relativa al mese di maggio 2023, dunque, potrà essere pagata con modalità telematiche mediante l’utilizzo del modello F24, sia personalmente che facendosi assistere da un intermediario abilitato.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, ecco qui di seguito tutto ciò che riguarda l’imposta sulle attività di intrattenimento ed, in particolare, qual è il suo presupposto, quali sono i soggetti obbligati ad effettuare il pagamento e qual è la base imponibile sulla quale viene effettuato il calcolo.

Ma, soprattutto, quali sono le modalità e le tempistiche attraverso le quali i soggetti obbligati dovranno adempiere al pagamento di quanto dovuto all’Agenzia delle Entrate.

Attività di intrattenimento: soggetti obbligati, come e quando deve essere effettuato il pagamento dell’imposta entro il 16 giugno 2023

L’imposta sulle attività di intrattenimento deve essere versata dai seguenti soggetti:

  • i lavoratori autonomi e i titolari di partita IVA, sia che questi ultimi siano iscritti e sia che non siano iscritti all’interno del proprio albo professionale;
  • le società di persone, le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e gli studi associati;
  • le società di capitali e gli enti commerciali, le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società in accomandita per azioni, gli enti diversi dalle società, sia che essi siano pubblici e sia che siano privati.

L’imposta, in particolare, è dovuta dai soggetti che abbiamo appena citato, nel momento in cui la loro attività abbia una prevalenza dell’aspetto ludico e legato al puro divertimento, andando a richiamare una partecipazione attiva all’evento a differenza delle attività di spettacolo, nelle quali lo spettatore è presente in maniera passiva.

Ad ogni modo, il pagamento dell’imposta sulle attività di intrattenimento deve essere effettuato tramite modello F24, con le seguenti modalità telematiche:

  • in maniera diretta, da parte del soggetto obbligato al versamento;
  • utilizzando i servizi che vengono offerti da parte degli intermediari abilitati.

In alternativo al modello F24 comune, devono essere utilizzati rispettivamente il modello “F24 web” e il modello “F24 online” nelle seguenti circostanze:

In tutte le altre situazioni, invece, i soggetti obbligati potranno pagare l’imposta dovuta utilizzando anche i servizi di home banking che vengono messi a disposizione da parte della propria banca, mediante i servizi online che sono disponibili all’interno del sito web o dell’applicazione mobile di Poste Italiane, oppure tramite gli altri prestatori di servizi di pagamento che sono convenzionati con l’Agenzia delle Entrate.

Tutti i modelli possono essere scaricati e stampati semplicemente accedendo all’interno della propria area riservata Fisconline o Entrate, sul sito web dell’amministrazione finanziaria, per poi inserire il codice tributo 6728 per il versamento dell’importo dovuto al Fisco.

Imposta sugli intrattenimenti: presupposto e base imponibile

Le disposizioni che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 60 del 26 febbraio 1999, successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 12 marzo 1999, ha introdotto l’imposta sugli intrattenimenti in sostituzione di quella sugli spettacoli.

A tal proposito, l’art. 1 del suddetto decreto, dispone che il presupposto dell’imposta sia il seguente:

“Sono soggetti all’imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato.”

L’art. 3, invece, disciplina la base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti, prevedendo che:

“La base imponibile è costituita dall’importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis, venduti al pubblico per l’ingresso o l’occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa, al netto dell’imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.”

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