Bonus psicoterapia: con la pubblicazione del messaggio n. 2127 dell’8 giugno 2023 l’INPS ha comunicato che devono essere inviati all’Istituto stesso, entro il termine del 20 giugno 2023, i dati che riguardano le fatture relative alle sedute che sono state confermate, in modo da poter individuare le risorse economiche che son ancora disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie per l’anno 2023.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento al bonus denominato “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia“, il quale è stato introdotto e viene disciplinato dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1 quater, comma 3, del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Bonus psicoterapia: l’INPS comunica che l’invio dei dati di fatturazione delle sedute confermate deve essere effettuato entro il 20 giugno 2023

Mediante la pubblicazione del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, il quale è stato emanato da parte del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), è stata fornito una disciplina completa per quanto riguarda il bonus psicoterapia, andando a stabilire l’importo del contributo economico, i requisiti per l’accesso e le modalità per la presentazione delle domande all’INPS.

Successivamente, l’Istituto stesso ha fornito ai soggetti interessati le istruzioni operative per poter ottenere il bonus in questione.

Dopodiché, sempre l’INPS ha stilato le graduatorie dei soggetti beneficiari, dividendoli in base alla rispettiva Regione di appartenenza, in base alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 5, commi 8 e ss., del sopra citato decreto interministeriale.

Dopo che l’Istituto ha comunicato l’accettazione della domanda ed ha assegnato il codice univoco ai soggetti beneficiari, si è giunti ora al momento della presentazione dei dati di fatturazione relativi alle sedute già confermate, dal momento che sono passati i 180 giorni per l’utilizzo del beneficio economico.

“Il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine, il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari […]”.

A tal proposito, dunque, l’INPS comunica che i professionisti non potranno più aggiungere delle nuove sedute e non potranno nemmeno confermare quelle che sono state già inserite all’interno del sistema.

L’Istituto, infatti, con il messaggio pubblicato durante il corso della giornata di ieri ha comunicato che:

“L’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate deve essere completato entro e non oltre il 20 giugno 2023. Il 21 giugno 2023 tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022.

In mancanza dei dati completi di fatturazione non si potrà dare luogo ai relativi pagamenti.”

In questo modo, l’INPS potrà stabilire qual è l’ammontare esatto delle risorse economiche regionali e provinciali che sono ancora disponibili, in modo da procedere con lo scorrimento delle graduatorie.

Quest’ultimo, in particolare:

  • non potrà essere effettuato per quanto riguarda le Regioni e le Province autonome che non hanno trasferito le risorse assegnate;
  • potrà essere effettuato solo in maniera parziale per quanto riguarda le Regioni e le Province autonome che hanno trasferito solamente in parte le risorse assegnate.

Tutte le informazioni relative al bonus psicoterapia, ovvero l’eventuale accoglimento dell’istanza, il codice univoco assegnato e l’importo, potranno essere consultate seguendo il seguente percorso sul sito web dell’INPS:

“Sostegni, Sussidi e Indennità > “Per malattia” > “Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”.