Sospensione versamenti Emilia Romagna: attraverso le nuove disposizioni che sono state introdotte dal decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” e successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1° giugno 2023, il Governo ha, per l’appunto, adottato delle misure per supportare le zone colpite dall’alluvione.

Tra i tanti provvedimenti che il Consiglio dei Ministri ha deciso di adottare, all’interno di questo breve articolo andremo ad approfondire la sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali e contributivi fino al 31 agosto 2023, con ripresa dei pagamenti fino al 20 novembre 2023.

In sostanza, quindi, il c.d. decreto Alluvioni, il quale ha iniziato a produrre i propri effetti a partire dal 2 giugno 2023, ha disposto la sospensione di:

  • le scadenze fiscali;
  • i pagamenti delle tasse;
  • i pagamenti dei contributi;
  • i pagamenti dei mutui;
  • i pagamenti delle bollette;
  • i procedimenti amministrativi e giudiziari;
  • i concorsi pubblici.

Sospensione versamenti Emilia Romagna:

Per quanto riguarda le persone alle quali il Governo ha deciso di sospendere le scadenze che riguardano gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi, l’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante “Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi“, ha previsto quanto segue:

“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12.”

Tali soggetti, nello specifico, hanno la possibilità di beneficiare della sospensione dei termini che riguardano:

  • i versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023;
  • gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • i versamenti delle ritenute alla fonte;
  • le trattenute all’addizionale regionale e all’addizionale comunale dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche);
  • i versamenti, sia tributari che non tributari, relativi a:
    • le cartelle esattoriali che vengono notificate da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
    • gli atti previsti all’interno dell’art. 9, commi da 3 bis a 3 sexies, del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalle disposizioni che sono contenute all’interno della legge n. 44 del 26 aprile 2012;
    • le ingiunzioni che vengono emesse da parte degli enti territoriali oppure da parte dei soggetti affidatari.

In ogni caso, i cittadini che potranno beneficiare di questi incentivi non riceveranno alcun rimborso per quanto riguarda gli importi che hanno già versato.

Oltre ai benefici che abbiamo elencato poco sopra, i soggetti che hanno subito delle conseguenze negative dagli eventi alluvionali che si sono abbattuti a partire dal 1° maggio 2023 sull’Emilia Romagna, nelle Marche e in Toscana, potranno godere della sospensione delle scadenze relative a:

  • gli adempimenti tributari che risultano in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023;
  • gli adempimenti che riguardano i rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
  • le relative sanzioni.

Infine, per quanto riguarda le tempistiche per il pagamento di quanto dovuto, il decreto Alluvioni dispone che:

“I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n. 16 del 2012, non ancora affidati all’agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall’articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.”

LEGGI ANCHE Sospensione delle rate del mutuo fino al 30 giugno per le imprese colpite dall’alluvione