Sospensione rate mutuo: con la pubblicazione del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023“, all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 127 del 1° giugno 2023, il Governo ha adottato delle misure con carattere di urgenza per contrastare l’emergenza legata all’alluvione in Emilia Romagna e per sostenere le imprese e i cittadini delle zone colpite.
Tra le tante misure che sono state introdotte dall’Esecutivo, durante il corso di questo breve articolo andremo ad approfondire quella relativa alla sospensione delle rate del mutuo fino al 30 giugno per le imprese che si trovano nelle zone colpite dall’alluvione che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023.
In particolare, il Governo insieme alle Regioni che sono state colpite dall’alluvione, ovvero l’Emilia Romagna, le Marche e la Toscana, ha deciso di sospendere i pagamento delle rate dei mutui che riguardano le imprese con sede operativa nei territori che hanno subito delle conseguenze negative dagli eventi disastrosi che hanno colpito alcune zone del nostro Paese.
A tal proposito, dunque, il c.d. decreto Alluvioni, entrato in vigore a partire dal 2 giugno 2023, prevede l’esenzione dal versamento degli interessi e delle sanzioni sulle rate dovute, la mancata segnalazione alla Centrale dei rischi, e lo slittamento del pagamento delle rate dei mutui per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 30 giugno 2023.
Sospensione delle rate del mutuo per le imprese con sede nei territori colpiti fino al 30 giugno 2023: ecco che cosa prevede il decreto Alluvioni
L’art. 11 del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023 (c.d. decreto Alluvioni), recante “Sospensione di termini in favore delle imprese“, come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, ha concesso la sospensione dei pagamenti delle rate che riguardano i mutui stipulati dalle imprese colpite dall’alluvione, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 30 giugno 2023.
In questo periodo, nello specifico, le attività economiche che si trovano nelle zone colpite dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, non dovranno versare interessi e sanzioni in merito a:
- i versamenti riferiti al diritto annuale;
- gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
- il versamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di ogni tipo.
La sospensione riguarda anche le operazioni di credito agrario e i pagamenti dei canoni di locazione finanziaria che riguardano gli edifici che sono stati dichiarati inagibili o i beni immobili/mobili strumentali all’attività che viene svolta.
Come si fa a beneficiare di questa misura introdotta dal Governo?
Con la pubblicazione del comunicato stampa del 6 giugno 2023, che è stato pubblicato da parte dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), sono state fornite alle banche le istruzioni per l’applicazione della misura prevista dal decreto Alluvioni alle imprese beneficiarie.
“In relazione alla circolare oggi diramata dall’Associazione Bancaria Italiana agli associati, l’ABI inoltre segnala, con riferimento agli eventi alluvionali verificatesi a partire da maggio in Emilia-Romagna, e in alcune zone delle Marche e della Toscana, che oltre alla sospensione, dal 1 maggio al 30 giugno 2023, dei termini per il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti erogati, prevista dal decreto legge n. 61 del 1 giugno 2023, sono già operative anche le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, con cui sono state adottate misure di sospensione, in base all’accordo con ABI e Associazioni dei Consumatori, per la durata dello stato di emergenza (12 mesi), del pagamento delle rate dei mutui. Possono richiedere tale sospensione i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.”
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