Visto di conformità bonus edilizi: durante il corso della giornata di ieri, martedì 6 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale una nuova FAQ (risposte alle domande più frequenti), mediante la quale sono state fornite le istruzioni per quanto riguarda i visti di conformità sulle comunicazioni delle opzioni relative ai bonus edilizi.

A tal proposito, l’amministrazione finanziaria ha specificato che il professionista deve indicare il numero di protocollo ed il numero progressivo del modello di conformità degli interventi, in modo da usufruire delle seguenti opzioni:

  • la cessione del credito;
  • lo sconto in fattura.

In particolare, il visto di conformità “ora per allora” non deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il professionista abbia già inviato la comunicazione delle opzioni che riguarda i bonus edilizi.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, ecco qui di seguito la nuova FAQ che è stata pubblicata da parte dell’amministrazione finanziaria.

Visto di conformità bonus edilizi: cosa bisogna fare per quanto riguarda le comunicazioni delle opzioni? La nuova FAQ dell’Agenzia delle Entrate

La domanda alla quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria risposta all’interno del sito web istituzionale è la seguente:

“Come deve essere rilasciato il visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022? Il rilascio del visto deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate?”

A tal proposito, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che la forma di rilascio del visto di conformità è libera e che il professionista deve aver già inviato la comunicazione al momento del rilascio del visto, in base a quanto è stabilito all’interno dell’art. 21 del regolamento previsto dal decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999.

Nel documento che attesta il rilascio del visto di conformità relativo ai bonus edilizi deve esserci la firma apposta dal professionista e, nello specifico, devono essere inseriti il protocollo e il progressivo della comunicazione.

Oltre a questo, il documento dovrà contenere alcuni elementi fondamentali che riguardano l’opzione con la quale si esercita il diritto di usufruire del bonus, come ad esempio:

  • il codice tributo del credito che corrisponde al tipo di detrazione che è stata ceduta;
  • il codice fiscale del condominio (nel caso in cui sia applicabile);
  • il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione, ovvero il cedente;
  • il codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
  • la tipologia di intervento agevolato;
  • l’anno nel quale è stata sostenuta la spesa per gli interventi agevolati;
  • l’importo relativo alla spesa sostenuta;
  • l’importo del credito ceduto.

“Il rilascio del visto non deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione Finanziaria.”

Per quanto riguarda le modalità di invio, infine, il professionista può utilizzare la PEC (posta elettronica certificata).

Che cosa devono comunicare i professionisti?

L’art. 21 del decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999, recante “Adempimenti e requisiti“, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 135 dell’11 giugno 1999, ha stabilito che i professionisti, ai fini del rilascio del visto di conformità, devono inserire i seguenti dati all’interno di un’apposita comunicazione da inviare in maniera preventiva all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati anagrafici;
  • i requisiti di tipo professionale;
  • il codice fiscale;
  • la partita IVA;
  • il domicilio e gli altri luoghi nei quali viene svolta l’attività lavorativa;
  • la denominazione o la ragione sociale;
  • i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione.

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