Visto di conformità bonus edilizi: durante il corso della giornata di ieri, martedì 6 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato all'interno del proprio sito web ufficiale una nuova FAQ (risposte alle domande più frequenti), mediante la quale sono state fornite le istruzioni per quanto riguarda i visti di conformità sulle comunicazioni delle opzioni relative ai bonus edilizi.
A tal proposito, l'amministrazione finanziaria ha specificato che il professionista deve indicare il numero di protocollo ed il numero progressivo del modello di conformità degli interventi, in modo da usufruire delle seguenti opzioni:
In particolare, il visto di conformità "ora per allora" non deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il professionista abbia già inviato la comunicazione delle opzioni che riguarda i bonus edilizi.
Senza indugiare ulteriormente, quindi, ecco qui di seguito la nuova FAQ che è stata pubblicata da parte dell'amministrazione finanziaria.
La domanda alla quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito la propria risposta all'interno del sito web istituzionale è la seguente:
A tal proposito, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che la forma di rilascio del visto di conformità è libera e che il professionista deve aver già inviato la comunicazione al momento del rilascio del visto, in base a quanto è stabilito all'interno dell'art. 21 del regolamento previsto dal decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999.
Nel documento che attesta il rilascio del visto di conformità relativo ai bonus edilizi deve esserci la firma apposta dal professionista e, nello specifico, devono essere inseriti il protocollo e il progressivo della comunicazione.
Oltre a questo, il documento dovrà contenere alcuni elementi fondamentali che riguardano l'opzione con la quale si esercita il diritto di usufruire del bonus, come ad esempio:
Per quanto riguarda le modalità di invio, infine, il professionista può utilizzare la PEC (posta elettronica certificata).
L'art. 21 del decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999, recante "Adempimenti e requisiti", il quale è stato successivamente pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 135 dell'11 giugno 1999, ha stabilito che i professionisti, ai fini del rilascio del visto di conformità, devono inserire i seguenti dati all'interno di un'apposita comunicazione da inviare in maniera preventiva all'Agenzia delle Entrate:
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