Credito d’imposta beni strumentali 4.0: durante il corso della giornata di ieri, lunedì 5 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove FAQ (risposte alle domande più frequenti), attraverso le quali ha fornito ai contribuenti dei chiarimenti per quanto riguarda la compilazione del modello Redditi 2023.

Con l’obiettivo di permettere ai contribuenti di compilare in maniera corretta i vari campi che sono presenti all’interno della dichiarazione dei redditi 2023 e, a causa delle numero richieste che le sono state fatte per quanto riguarda la compilazione dei vari modelli, l’amministrazione finanziaria ha pubblicato le seguenti FAQ:

  • le istruzioni per la compilazione del rigo RU130 del modello Redditi 2023, per quanto riguarda gli investimenti che sono stati effettuati dal contribuente durante il periodo d’imposta 2022, nel caso in cui questi ultimi siano differenti rispetto a quelli che sono stati dichiarati all’interno del modello relativo all’anno precedente;
  • le istruzioni per l’indicazione del credito d’imposta beni strumentali 4.0, per investimenti effettuati durante il periodo d’imposta 2020, ma interconnessi al sistema aziendale nell’anno 2022, all’interno del modello Redditi 2021, anche integrativo, oppure all’interno del modello Redditi 2023.

Credito d’imposta beni strumentali 4.0: le istruzioni per la compilazione del rigo RU130, ecco la prima FAQ che è stata pubblicata da parte dell’Agenzia delle Entrate

La prima FAQ che è stata pubblicata da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale riguarda l’acquisto di un bene strumentale 4.0 durante il corso del periodo d’imposta 2022, per quale era stata effettuata la relativa “prenotazione” nell’anno 2021.

A tal proposito, l’impresa che ha effettuato l’acquisto ha inserito i dati relativi al credito d’imposta beni strumentali 4.0 all’interno del rigo RU5, colonne 2 e 3, del modello Redditi 2022, indicando l’importo dell’investimento all’interno del rigo RU140.

Perciò, l’azienda in questione si chiede se gli stessi dati devono essere inseriti all’interno del rigo RU130 del modello Redditi anche per quanto riguarda l’anno 2023.

Ecco, dunque, la risposta che è stata fornita da parte dell’Agenzia delle Entrate:

“Come precisato nelle istruzioni del modello Redditi 2022, nel rigo RU140 andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento del citato modello (2021) ed entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si era proceduto all’ordine vincolante ed era stato versato l’acconto del 20%. Il corrispondente credito d’imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d’imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.

Nel modello Redditi 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022. Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.

La descritta modalità di compilazione consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta.”

La seconda FAQ che è stata pubblicata da parte dell’Agenzia delle Entrate: le istruzioni per la compilazione del modello Redditi 2023 per quanto riguarda gli investimenti effettuati nel 2020

La seconda FAQ pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, invece, si riferisce agli investimenti effettuati nel 2020 ed interconnessi al sistema aziendale nel 2022.

A tal proposito, ecco la risposta che è stata fornita dall’amministrazione finanziaria per quanto riguarda la domanda se inserire il credito d’imposta beni strumentali 4.0 all’interno del modello Redditi 2021 Integrativo o del modello Redditi 2023:

“Con riferimento alla fattispecie sopra esposta, il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021. Tale modalità di compilazione, direttamente desumibile dalle istruzioni del citato modello Redditi 2021 laddove viene precisato che “….nel RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione….”, prescinde dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione.”

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