Quando si avvicina l’estate, chi ha lavorato tutto l’anno pensa inevitabilmente alle ferie. Tuttavia, l’ambito delle ferie è regolamentato da leggi e norme che governano i diritti dei lavoratori. Bisogna infatti sapere che fine fanno le ferie arretrate non godute, quando devono essere fatte obbligatoriamente e cosa succede se non vengono prese dal lavoratore. Andiamo quindi a vedere cosa prevede la legislazione italiana in merito.
Ferie arretrate: godute e non godute, come funzionano nel mondo del lavoro subordinato
Un lavoratore subordinato, come previsto dal Decreto Legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003, ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Queste ferie dovrebbero essere utilizzate per almeno due settimane durante l’anno di maturazione, e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Pertanto, il lavoratore che non ha ancora fruito delle ferie arretrate risalenti al 2021, dovrà utilizzarle entro il 30 giugno 2023.
Inoltre, nel regolamento si legge che questo periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto lavorativo.
È importante notare che la mancata fruizione delle ferie maturate ha effetti negativi. Questi includono la sospensione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la perdita delle agevolazioni contributive, l’applicazione di sanzioni amministrative e il versamento della contribuzione sulle ferie residue non godute.
Regolamento ferie nel lavoro subordinato: come funziona
È importante che i lavoratori rispettino le regole stabilite per l’utilizzo delle ferie. La legge stabilisce che ogni anno un lavoratore ha diritto a un periodo di ferie non inferiore a quattro settimane, a meno che non siano previste disposizioni migliori dal contratto collettivo di lavoro.
Tuttavia, se un lavoratore non è in grado di rispettare il periodo minimo di due settimane a causa di circostanze al di fuori del suo controllo, come la maternità, un infortunio, la malattia o la cassa integrazione, il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile della mancata fruizione delle ferie.
Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di versare i contributi sulle ferie residue non godute dopo la scadenza del termine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, o dopo il termine più ampio stabilito dal contratto collettivo.
Cosa succede alle ferie arretrate non godute?
Il 30 giugno di ogni anno, viene effettuato un controllo delle ferie residue per verificare se il datore di lavoro ha rispettato i suoi obblighi nei confronti del lavoratore dipendente.
Tuttavia, anche se esiste una data limite per l’uso delle ferie, i lavoratori non devono preoccuparsi di perdere il loro diritto alle ferie non godute.
Se i lavoratori non riescono a fruire delle loro ferie arretrate entro i tempi stabiliti per motivi validi, la legge prevede che tali ferie possano essere spostate al prossimo anno lavorativo.
Rimborso ferie non godute: come funziona
Nel caso in cui un lavoratore termini il rapporto di lavoro prima di aver usufruito di tutte le sue ferie maturate, ha diritto a un compenso per le ferie non godute. Questo compenso è calcolato sulla base del salario che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato durante quel periodo.
Pertanto, il rimborso delle ferie non godute parte solo al termine del rapporto lavorativo: finché il lavoratore resta nell’azienda, ha diritto a godere le ferie arretrate, anche se sono caduti i termini. Questi ultimi sono importanti solo per il datore di lavoro in materia di versamenti. Infatti, le ferie non possono essere monetizzate: ovvero, un lavoratore non può rinunciare al diritto alle ferie in cambio di una maggiorazione economica.
Casi eccezionali
Ci sono alcune situazioni eccezionali in cui il diritto alle ferie può essere modificato. Ad esempio, in caso di maternità, infortunio, malattia o cassa integrazione, le ferie possono essere posticipate.
Inoltre, se un lavoratore è in congedo per malattia o infortunio durante il periodo di ferie, ha il diritto di posticipare le sue ferie a un momento successivo.
Sanzioni
Per chi viola le disposizioni previste dal DL n. 66/2003 sono previste le seguenti sanzioni, il cui importo varia dal numero di lavoratori coinvolti:
- Fino a 5 lavoratori: da 120 € a 720 €;
- Da 6 a 10 lavoratori o violazione ripetuta in 2 anni: da 480 € a 1.800 €;
- Oltre 10 lavoratori o violazione verificatasi in almeno 4 anni: da 960 € a 5.400 €.