Codice tributo IMU: il 16 giugno 2023 è il termine ultimo per il pagamento dell’acconto IMU 2023 per tutti quei soggetti che sono obbligati e che non hanno i requisiti necessari per poter beneficiare dell’esenzione.

In particolare, si tratta del primo appuntamento con il pagamento dell’imposta municipale unica relativa all’anno in corso, la quale deve essere versata al Comune presso il quale è situato l’immobile oggetto dell’imposta.

Il pagamento, nello specifico, deve avvenire tramite l’utilizzo del modello F24, all’interno del quale deve essere indicato il codice tributo corretto.

Le istruzioni per la compilazione e per l’inserimento, quindi, del codice tributo nel modello F24 sono state fornite mediante la pubblicazione della risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A tal, proposito, ecco qui di seguito tutte le informazioni che sono necessarie per la corretta compilazione del modello F24 e del modello F24 Enti pubblici (F24 EP), ai fini del pagamento dell’imposta municipale unica.

Codice tributo IMU: ecco quali bisogna inserire nel modello F24

A partire dall’anno 2020, in base a quanto è stato disposto all’interno dell’art. 1, comma 738. della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), la disciplina dell’IMU relativa alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. Legge di Bilancio 2014), è stata sostituita da quella relativa ai commi da 739 a 783 della nuova normativa attualmente vigente in materia.

Successivamente, attraverso la pubblicazione delle disposizioni che sono contenute all’interno del provvedimento n. 214429 del 26 maggio 2020, il quale è stato pubblicato da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato quali sono le modalità di versamento dell’IMU, in base alla nuova normativa che ha sostituito la precedente.

Perciò, con l’ultima risoluzione pubblicata da parte dell’amministrazione finanziaria, l’Agenzia delle Entrate ha specificato nuovamente quelli che sono i codici tributo che devono essere inseriti all’interno del modello F24 per effettuare il versamento dell’IMU.

In particolare, nelle precedenti risoluzioni dell’AdE n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013, erano stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “3912” denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”;
  • “3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
  • “3914” denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
  • “3916” denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
  • “3918” denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
  • “3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
  • “3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
  • “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
  • “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.

Oltre a questi che abbiamo appena citato, l’Agenzia delle Entrate ha istituito anche il seguente codice tributo IMU:

  • 3939” denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE”.

Ecco, infine, quali sono i codici tributo che sono stati istituiti attraverso le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013, e che devono essere indicati all’interno del modello F24 Enti pubblici:

  • “350E” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
  • “351E” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
  • “353E” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
  • “355E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
  • “357E” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
  • “358E” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
  • “359E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
  • “360E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.

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