Integratori alimentari IVA al 10%: con la risposta all’interpello n. 337 del 5 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che possono usufruire di un’aliquota IVA ridotta i c.d preparati alimentari che contribuiscono a mantenere l’organismo in buona salute.
Nella suddetta risposta che è stata fornita al contribuente istante da parte dell’amministrazione finanziaria e, nello specifico, da parte della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Piccole e medie imprese, è stato chiarito anche che gli integratori alimentari, di norma, non fanno parte dei beni per i quali è prevista un’aliquota ridotta, pari al 10%, ma deve essere stabilita di volta in volta in seguito agli esami chimici che devono essere effettuati da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
In tale circostanza, infatti, ovvero nel caso di integratori alimentari che contribuiscono al benessere fisico del soggetto che li assume, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha riconosciuto questa tipologia di prodotti come “meritevoli” di far parte dei beni per i quali è prevista l’aliquota ridotta del 10%.
Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo a vedere qui di seguito tutto ciò che riguarda la risposta all’interpello del contribuente che è stata fornita da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito a questa tematica.
Integratori alimentari IVA al 10%: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Il contribuente che ha interpellato l’Agenzia delle Entrate riguardo l’aliquota IVA che deve essere applicata per quanto riguarda la cessione di integratori alimentari, è una biotechstartup.
L’istanza, in particolare, serve a chiedere se può essere applicata l’aliquota ridotta al 10% in caso di cessione di preparati alimentari che migliorano il benessere intestinale del soggetto che ne fa uso, andando a:
- stimolare il sistema immunitario;
- contribuire al normale metabolismo energetico.
La domanda, in particolare, risulta pertinente dal momento che è stato più volte chiarito che la cessione di integratori alimentari non comporta di per sé l’applicazione di un’aliquota IVA in misura ridotta, pari al 10%, dal momento che non risulta essere inserita all’interno dell’elenco delle merci a tassazione ridotta previste nel decreto IVA.
Perciò, per ogni situazione specifica si avrà una risposta differente in merito all’applicazione dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto che deve essere versata dai contribuenti che vendono dei preparati alimentari.
E a tal proposito, dunque, l’amministrazione finanziaria comunica di seguire le indicazioni che vengono fornite da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dal momento che si tratta dell’ente preposto alla valutazione tecnica dei prodotti in questione.
In particolare, è stato deciso quanto segue:
“Anche nel caso oggetto dell’interpello, quindi, è sulla base del parere dell’Adm, che le Entrate, in accordo con la società, dicono sì all’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% per la cessione delle preparazioni alimentari realizzate dalla biotechstartup, in quanto riconducibili alla sotto voce doganale “21.06.90.92” corrispondente alla previgente voce “2107” della Tabella in vigore fino al 31 dicembre 1987 richiamata nel numero 80) della Tabella A.”
Come detto in precedenza, questa decisione è stata comunicata dall’amministrazione finanziaria al contribuente, in base a quanto stabilito dalle Dogane. Infatti:
“Al riguardo, in più occasioni, le Entrate hanno affermato che sono soggetti all’Iva del 10% gli integratori riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, (“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”) classificati dalle Dogane, in base agli accertamenti tecnici riguardanti la composizione dei prodotti, nell’ambito della voce 21.06 e, in particolare, alla voce 21.06.90 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.
Secondo l’Adm tutti e cinque i prodotti oggetto dell’interpello sono riferibili al Capitolo 21 della Nomenclatura combinata quali “Preparazioni alimentari diverse” e, in particolare, alla voce 21.06.90.92 “in quanto integratori alimentari, destinati a conservare l’organismo in buona salute ma che non possiedono le finalità profilattiche o terapeutiche per la prevenzione ed il trattamento di una malattia proprie dei prodotti del Capitolo 30”. In estrema sintesi, sono preparati che dovrebbero alleviare determinati disturbi e contribuire al benessere generale della persona.”