La quattordicesima mensilità è un argomento di grande rilevanza per tutti i lavoratori che possono beneficiarne, nonché per i pensionati che ne hanno diritto, soprattutto perché si sta avvicinando il momento della sua erogazione. Tipicamente, viene erogata con l’arrivo dell’estate, rappresentando una ulteriore remunerazione per un segmento specifico di contribuenti. Ma chi può usufruire di questa aggiunta e come viene calcolata? Andiamo a scoprire tutti i dettagli relativi alla quattordicesima 2023.

Quattordicesima 2023: chi ne ha diritto?

La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva riservata a un segmento definito di lavoratori e pensionati che rispondono a certi criteri. Per i pensionati, la possibilità di percepire questa ulteriore mensilità dipende da requisiti specifici. Per i lavoratori, l’accesso a questa somma extra è regolato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) che prevedono tale pagamento, in genere effettuato nel mese di luglio.

I lavoratori che possono beneficiare di questa retribuzione aggiuntiva sono, ad esempio, quelli operanti nel settore del commercio, terziario, turismo, alimentare, trasporti e logistica.

Quattordicesima 2023: quando avviene il pagamento

Come anticipato nel paragrafo precedente, in genere, la quattordicesima mensilità viene pagata nel mese di luglio. I pensionati, ad esempio, riceveranno il loro importo aggiuntivo insieme all’assegno pensionistico relativo a luglio. Tuttavia, il tempo di pagamento per i lavoratori che hanno diritto alla quattordicesima può variare, poiché il pagamento viene effettuato direttamente dal datore di lavoro in base a quanto previsto dal relativo CCNL.

Nonostante ciò, di norma, anche i lavoratori riceveranno la quattordicesima entro il mese di luglio. Ad esempio, i lavoratori nel settore commerciale possono aspettarsi che il loro datore di lavoro paghi la quattordicesima entro il 1° luglio. Tuttavia, ci sono situazioni in cui il datore di lavoro può decidere di pagare l’importo extra con la busta paga di giugno, per evitare l’emissione di un cedolino separato esclusivamente per la quattordicesima.

Ad esempio, in base a quanto stabilito dal CCNL chimico farmaceutico o dell’industria (lubrificanti e GPL), la quattordicesima viene corrisposta nel mese di giugno, mentre nel settore Commercio e terziario, il pagamento avviene il 1° luglio. Infine, per fare un ultimo esempio, nel CCNL del comparto Turismo, il pagamento della quattordicesima mensilità avviene direttamente nella busta paga del mese. Possiamo tranquillamente affermare che, a seconda del CCNL a cui si fa riferimento, l’erogazione della quattordicesima mensilità avviene tra giugno e luglio

Come si calcola la quattordicesima?

Accanto alle dodici mensilità ordinarie da gennaio a dicembre, la retribuzione dei lavoratori dipendenti può essere arricchita da una o più mensilità aggiuntive, a seconda di quanto previsto dai singoli CCNL. Tra queste, troviamo la tredicesima e la quattordicesima mensilità.

Per calcolare l’importo della quattordicesima, si tiene conto dello stipendio base del lavoratore, escludendo tutte le altre voci retributive come gli straordinari, i bonus di produzione, le indennità varie, ecc.

È importante notare che il calcolo della quattordicesima può variare in base a particolari situazioni lavorative. Ad esempio, in caso di assenze per malattia o di maternità, l’importo della quattordicesima può essere ridotto proporzionalmente ai giorni di assenza.

Di norma, il calcolo viene fatto così:

  1. Si prende come riferimento la retribuzione mensile di base, senza considerare eventuali indennità o bonus;
  2. Si moltiplica tale importo per il numero di mesi lavorati nell’anno in corso (considerando da gennaio all’estate, quando si eroga la quattordicesima);
  3. Si divide il totale ottenuto per 12 (i mesi dell’anno).

Questo dà l’importo della quattordicesima mensilità.

Esempio pratico: 2.000 € (retribuzione mensile di base) x 7 (numero di mesi lavorati nell’anno in corso) / 12 (i mesi dell’anno). Il risultato, in questo caso, sarà di 1.166 €.

Quando matura la quattordicesima 2023

L’importo della quattordicesima mensilità matura anche durante:

  • Ferie;
  • Congedo di maternità o paternità;
  • Malattia a carico del datore di lavoro;
  • Infortunio (entro le tempistiche previste dal contratto);
  • Congedo matrimoniale;
  • Festività.

Di contro, non contribuiscono a maturare l’importo della quattordicesima:

  • Scioperi;
  • Aspettativa;
  • Lavoro straordinario;
  • Lavoro notturno;
  • Malattia/Infortuni oltre le tempistiche previste dal contratto.

Quattordicesima e Pensionati

Per quanto riguarda i pensionati, non tutti hanno diritto a percepire la quattordicesima. Infatti, la quattordicesima mensilità spetta solo a coloro che hanno una pensione non superiore a un certo importo, che viene ogni anno definito dalla legge.

Per ricevere la quattordicesima mensilità, i pensionati devono avere almeno 64 anni ed essere titolari di un reddito complessivo personale fino a 14.657,24 euro. Questa somma consente di ricevere la quattordicesima mensilità per intero, mentre fino a 15.161,24 euro (e con oltre 25 anni di contributi, 28 anni per i lavoratori autonomi) si percepirà un importo ridotto.

Ricordiamo, inoltre, che la quattordicesima mensilità non è dovuta a coloro che percepiscono assegni sociali, pensioni sociali o altre forme di sostegno economico erogate da enti diversi dall’INPS.

Quattordicesima 2023: le novità

Con l’introduzione della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, si è voluto ridurre il cuneo fiscale sulle buste paga dei lavoratori, prevedendo un esonero eccezionale dei contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del dipendente, che sarà applicato durante l’intero 2023. Ciò porterà a un aumento del salario netto percepito dai lavoratori.

La misura si applica in due scaglioni:

  • Un abbassamento del 2% per coloro la cui retribuzione imponibile, calcolata su base mensile per tredici mensilità, non supera i 2.692,00 euro mensili, inclusa la tredicesima mensilità di dicembre.
  • Una riduzione del 3% per i lavoratori con retribuzione imponibile mensile, calcolata su tredici mensilità, che non supera i 1.923,00 euro, sempre considerando la tredicesima mensilità.

È importante notare che questo sgravio fiscale avrà un effetto anche sulla quattordicesima mensilità, portando a una diminuzione dei contributi e quindi a un netto più elevato.

L’Inps, con la Circolare n.7 del 24 gennaio 2023, ha chiarito che per i contratti che prevedono una quattordicesima mensilità, la riduzione contributiva si applicherà solo se l’importo della quattordicesima, sommato alla retribuzione imponibile, non supera le soglie sopracitate.

Se invece queste soglie vengono superate, l’esonero non si applicherà sulla retribuzione imponibile del mese in questione.

Una nota ulteriore arriva dal Decreto Lavoro (D.L. n.48 del 4 maggio 2023), che prevede un aumento dello sgravio a partire dal 1° luglio 2023:

  • Al 6% se la retribuzione imponibile non supera 2.692,00 euro mensili;
  • Al 7% se la retribuzione imponibile non supera 1.923,00 euro mensili.

Tuttavia, l’aumento dello sgravio non si applica alla tredicesima mensilità o al singolo rateo se la somma viene erogata mensilmente.