Bonus edilizi e superbonus, sono tre le possibilità di sanare la cessione dei crediti d’imposta e lo sconto in fattura entro la scadenza del 30 novembre 2023, fissata dalla dalla legge di conversione del decreto 11 di quest’anno. Il termine riguarda i contribuenti che non abbiano presentato la comunicazione dell’opzione scelta (cessione dei crediti o sconto in fattura) entro il 31 marzo 2023 sulle spese effettuate nel 2022 e per le rate residue dei due precedenti anni.
Le tre opzioni per sanare i crediti entro il 30 novembre derivano dalle possibilità offerte dalla remissione in bonus per la quale, tuttavia, è necessario distinguere caso per caso, oltre a pagare la sanzione di 250 euro per ogni tipologia di lavoro da sanare.
Bonus, superbonus e crediti: come sanare la cessione entro il 30 novembre 2023
Ultimi mesi per sanare la cessione dei crediti e lo sconto in fattura per le spese del 2022 relative ai bonus edilizi e al superbonus 110%. La scadenza è fissata al 30 novembre 2023, data entro la quale dovrà essere comunicata all’Agenzia delle entrate l’eventuale cessione dei crediti d’imposta effettuata nel periodo tra il 1° aprile e la fine del penultimo mese dell’anno. Le tre opzioni riguardano l’invio tardivo della comunicazione, l’aver rispettato tutte le altre condizioni stabilite per avvalersi della remissione in bonus e il pagamento della sanzione di 250 euro.
La disciplina distingue una prima remissione in bonis come ordinaria, prevista dalla circolare 33/E del 2022 dell’Agenzia delle entrate. In questo perimetro rientrano i contribuenti che abbiano effettivamente trovato un accordo con una banca o un privato per cedere il credito, ma che non abbiano formalizzato l’operazione e comunicato all’Agenzia delle entrate l’avvenuta cessione entro il 31 marzo 2023. Se si tratta di sconto in fattura, il contribuente può facilmente adempiere alla remissione ordinaria grazie alla data presente sulla fattura stessa. Più difficile provare, invece, che l’accordo di cessione del credito sia avvenuto in data anteriore al 31 marzo scorso.
Come utilizzare la remissione in bonis per cedere i bonus nel 2023
Una seconda opzione di remissione in bonis, classificata come “semplificata”, riguarda i contribuenti che non abbiano fatto comunicazione all’Agenzia delle entrate di cessione dei crediti o di sconto in fattura sui bonus edilizi entro il 31 marzo scorso, ma entro quella data non avevano nemmeno contrattualizzato la vendita del credito stesso con una banca. La normativa prevede che la contrattualizzazione possa avvenire successivamente al 31 marzo ed entro il 30 novembre 2023 ma, in questo caso, non ci si può avvalere della cessione verso privati. In questo perimetro rientrano, quindi, solo le cessioni dei crediti soggetti a regime controllato, quali banche e istituti finanziari.
Infine, una terza opzione per sanare i crediti d’imposta riguarda l’utilizzo dei bonus per gli interventi in chiave antisismica. In particolare, può capitare che il beneficiario non abbia presentato l’Allegato B necessario per la certificazione della riduzione del rischio sismico ai fini del superbonus, anche nella modalità “acquisto”. In tal caso, è prevista un’ulteriore remissione in bonis per la presentazione dell’asseverazione sismica, con il pagamento della sanzione di 250 euro, oltre all’ulteriore sanzione nel caso di cessione del credito o di sconto in fattura. Tuttavia, la comunicazione di cessione crediti deve essere presentata solo dopo quella relativa all’asseverazione dei lavori.