Se la percentuale riconosciuta di invalidità è bassa è possibile fare ricorso all’Inps. Il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale ai cittadini inabili è riconosciuto dalla Costituzione. Tra i tanti diritti, vi rientrano anche quelli relativi all’assistenza in caso di invalidità civile. Il riconoscimento dei diritti è proporzionale alla percentuale: più la percentuale è alta, più sono i diritti riconosciuti.
Per poter accedere alle forme di tutela come le pensioni, gli assegni di invalidità e i vari sussidi deve essere riconosciuto lo status di invalido da parte delle commissioni competenti. Proprio durante queste visite viene riconosciuta la percentuale d’invalidità che, in alcuni casi, può essere bassa e, di conseguenza, viene negata la condizione di inabilità. In questi casi, come abbiamo detto, si può fare ricorso all’Inps. Spieghiamo come.
Invalidità bassa o negata, come fare ricorso all’Inps
Quando viene data una percentuale troppo bassa o, addirittura, negata i cittadini possono presentare ricorso all’Inps oppure richiedere che venga effettuata una nuova visita medica. Nel caso in cui si decida per il ricorso, bisogna sapere che si può optare per il ricorso giudiziario e per quello amministrativo.
Nel primo caso, si tratta di quello relativo alla fase dell’accertamento sanitario. Non si può presentare una nuova domanda per la stessa prestazione prima della fine della procedura in corso e prima dell’intervento di una sentenza passata in giudicato. Il ricorso amministrativo invece, si riferisce alla procedura di concessione del beneficio.
Soffermiamoci sul ricorso giudiziario. Si può presentare con i provvedimenti di diniego del riconoscimento dell’invalidità civile. Quali sono i termini? Si può fare ricorso entro sei mesi, che decorrono dalla data di emissione del provvedimento di diniego. Se si supera il suddetto termine, non resta che presentare una nuova domanda amministrativa per il riconoscimento dell’invalidità.
Per l’accertamento è necessario l’ATPO (Accertamento Tecnico Preventivo), ovvero una verifica del requisito sanitario. I cittadini devono presentare ricorso per ATPO. Dopo aver presentato il ricorso al tribunale territoriale, il giudice incarica un CTU, che deve approfondire l’accertamento sanitario e deve lavorare con un medico dell’Inps.
Una volta stilata la relazione e ricevuta dal giudice, egli provvede a fissare un termine massimo di 30 giorni, in cui le parti devono dichiarare di contestare oppure no le conclusioni dell’accertamento. Se non si verificano contestazioni, il giudice emana il decreto di omologazione della relazione peritale.
Per quanto riguarda, invece, il ricorso amministrativo si emana contro i provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici. Il ricorso amministrativo si può presentare online all’Inps.
Come richiedere una nuova visita medica
Se dopo la visita medica viene riconosciuta una percentuale bassa, è possibile richiedere che venga effettuata una nuova visita. L’iter ricomincerà da principio: i cittadini dovranno, quindi, recarsi da un medico per farsi rilasciare il certificato introduttivo.
Nel certificato devono essere indicati i seguenti dati:
- Anagrafici;
- Codice fiscale;
- Natura delle patologie invalidanti,
- Diagnosi.
Una volta effettuata e terminata la visita, il medico deve compilare il certificato e trasmetterlo all’Inps. Inoltre, deve provvedere a stampare una ricevuta per il cittadino richiedente, completa del numero univoco e una copia dello stesso.
Trascorsi 90 giorni dal rilascio del certificato, il cittadino richiedente deve collegarsi sul sito dell’Inps per presentare la domanda, nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità – Domanda invalidità civile e accertamento sanitario” oppure può recarsi da un Patronato.
Cosa accade dopo? Il cittadino viene convocato da parte della Commissione medico-legale. Terminata la visita, la Commissione deve compilare il verbale e lo invia all’interessato. Se le minorazioni possono essere suscettibile di modificazioni, allora la Commissione indicherà anche la data entro cui sottoporsi ad una nuova visita.
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