Quali sono i casi di esenzione da IMU per i terreni agricoli nel 2023 e quali sono le principali differenze con la neonata ILIA introdotta nel Friuli Venezia Giulia a partire dallo scorso 1° gennaio? In Italia, la tassazione sulla proprietà immobiliare è un argomento molto discusso. A partire dal 1° gennaio 2023, il Friuli Venezia Giulia ha introdotto una nuova impostazione per la tassazione degli immobili, conosciuta come ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma). Questa riforma locale ha sostituito l’IMU (Imposta Municipale Unica) nella regione, eppure, osservandone le regole stabilite dalla legge regionale n. 17 del 2022, ci si rende conto che le due imposte sono sostanzialmente simili.

Esenzione IMU terreni agricoli: cos’è l’ILIA (in Friuli Venezia Giulia)

La ILIA, come l’IMU, applica le stesse definizioni, esenzioni, sconti e modalità di calcolo. La principale differenza risiede nel fatto che il Friuli Venezia Giulia ha scelto di implementare un tributo locale autonomo, distaccandosi dal sistema fiscale nazionale. Ad esempio, per quanto riguarda l’abitazione principale, anche con la ILIA, l’abitazione principale è quella in cui il contribuente risiede e dimora abitualmente, e gode dell’esenzione ILIA a meno che l’immobile non appartenga ad una categoria catastale di lusso.

Riguardo le definizioni dei terreni agricoli e delle aree edificabili, le regole per la ILIA coincidono con quelle dell’IMU. Un terreno agricolo corrisponde a quel terreno che è iscritto al catasto ed è destinato a qualsiasi utilizzo, compreso quello non coltivato. Un’area edificabile, invece, è un’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

ILIA terreni agricoli: esonero dall’imposta

Il trattamento fiscale dei terreni agricoli ha delle specificità importanti sotto l’ILIA. La legge regionale n. 17 del 2022 ha esentato dalla ILIA i terreni agricoli:

  • Posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • Destinati a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • Ubicati in aree montane o collinari delimitate, secondo i criteri stabiliti dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Esenzione IMU 2023 terreni agricoli

L’Imu rappresenta una delle principali tasse legate al possesso di un terreno agricolo. Tuttavia, non tutti i terreni agricoli sono soggetti a questa imposta: esistono specifiche esenzioni che vale la pena approfondire. Ad esempio, come già scritto nel paragrafo precedente (l’ILIA e l’IMU, dopotutto, sono praticamente la stessa cosa), sono esenti dall’Imu i terreni degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola con utilizzazione agro-silvo-pastorale. L’esenzione si estende anche ai terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e a quelli situati in Comuni di isole minori.

Tassazione terreni agricoli, scadenze e costi associati

Le scadenze dell’IMU sui terreni agricoli coincidono con quelle generali per gli immobili:

  • 16 giugno: acconto;
  • 16 dicembre: saldo.

Per quanto riguarda l’Irpef e le addizionali, queste vengono calcolate sul reddito dominicale del terreno, ovvero il reddito derivante dalla proprietà del terreno stesso.

Al di là delle imposte annuali, esistono altri oneri finanziari che possono sorgere, ad esempio, al momento dell’acquisto o della vendita di un terreno agricolo. Questi includono l’imposta di bollo, l’Irpef o l’Ires, a seconda del tipo di venditore, l’imposta di registro, l’imposta catastale e ipotecaria, oltre alle spese per le visure catastali.

Inoltre, dal 2023 non si applica più l’imposta di registro fissa di 200 euro sugli atti a titolo oneroso dei terreni agricoli, grazie alla Legge di Bilancio 2023.

Chi deve pagare l’IMU per i terreni agricoli

L’IMU 2023 continua a interessare i terreni agricoli non contemplati dalle esenzioni precedentemente menzionate. Il pagamento si effettua con il codice tributo “3914” sul modello F24. L’imposta è calcolata sul reddito dominicale del terreno, aumentato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135, proporzionalmente al possesso e al periodo di possesso.

Per quanto riguarda i terreni incolti e gli orti, la Corte di cassazione ha stabilito con la sentenza n. 7369/2012 che sono da considerarsi agricoli, in quanto potrebbero essere potenzialmente utilizzati per attività agricole. Nelle aree montane, questi terreni sono esentati dall’IMU, mentre nelle aree di pianura, l’esenzione è concessa solo ai terreni di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali. Tuttavia, i terreni incolti e gli orti di proprietà di soggetti non qualificati come coltivatori diretti o IAP non beneficiano dell’esenzione.

Per calcolare l’Imu applicata ai terreni agricoli, si applica l’aliquota ordinaria dello 0,76% al reddito dominicale al 1° gennaio dell’anno di riferimento, con la rivalutazione del 25%, il cui risultato è moltiplicato per il coefficiente 135. Tuttavia, l’aliquota ordinaria può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino allo 0,3%, quindi l’aliquota può variare da un minimo di 0,46% a un massimo di 1,06%.

Inoltre, per i terreni considerati edificabili non vi è esenzione, a meno che non siano posseduti e condotti da un coltivatore diretto o un IAP. In questo caso, l’Imu è calcolata sul valore venale del terreno al 1° gennaio dell’anno di imposizione e il codice tributo per il pagamento è “3916“. Per individuare le aliquote Imu del proprio Comune, è possibile utilizzare il motore di ricerca del Ministero dell’Economia e delle Finanze.