Domanda assegno sociale: con la pubblicazione del messaggio n. 2003 del 30 maggio 2023 l’INPS ha illustrato quelle che sono le semplificazioni che sono state apportate alla domanda per il riconoscimento dell’assegno sociale.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Referente PNRR, fa riferimento e dà attuazione a quanto è stato disposto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, per quanto riguarda il progetto “Istruttoria assegno sociale”.

Domanda assegno sociale: semplificazione della procedura relativa alla presentazione dell’istanza all’INPS

Il progetto che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo ha portato l’Istituto a semplificare il processo relativo alla presentazione della domanda per l’assegno sociale e a ridurre, così, i tempi necessari per l’istruttoria e per la liquidazione.

Questi aspetti positivi vengono generati dall’automazione del processo di verifica dei dati che vengono inseriti da parte del soggetto che presenta la domanda, relativamente alla rispettiva situazione anagrafica e reddituale.

La nuova piattaforma informatica che consente di presentare la domanda per l’assegno sociale, in particolare, non riguarda il c.d. “assegno sociale sostitutivo” e non permette, per il momento, di inviare la richiesta del beneficio tramite l’aiuto da parte degli enti di patronato e degli intermediari dell’Istituto abilitati.

Il nuovo servizio online, dunque, sarà disponibile all’interno del sito web dell’INPS, seguendo il seguente percorso:

“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale”.

Ecco qui di seguito, quindi, le istruzioni per la presentazione della domanda per il beneficio da parte dei cittadini interessati, in seguito alle semplificazioni che sono state apportate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

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Accesso al servizio e istruzioni per la presentazione dell’istanza all’INPS

I soggetti che hanno tutti i requisiti che sono necessari per poter beneficiare dell’assegno sociale devono presentare un’apposita domanda all’INPS tramite l’apposito servizio online che viene messo a disposizione dall’Istituto all’interno del proprio sito web, previa autenticazione nell’area riservata attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

In alternativa a questa modalità i beneficiari possono accedere al servizio di Contact Center integrato, telefonando in maniera gratuita da telefono fisso al numero verde 803 164, oppure chiamando da cellulare al numero 06 164 164, pagando la cifra che viene stabilita dal proprio gestore telefonico.

Non è prevista, dunque, come dicevamo anche in precedenza, la possibilità di inviare la domanda mediante l’ausilio degli Istituti di Patronato e degli intermediari abilitati.

Per quanto riguarda la compilazione dell’istanza, invece, la piattaforma informatica accompagna il cittadino e lo guida passo dopo passo.

All’interno della domanda, in particolare, la nuova procedura automatica fornisce già i seguenti dati, dopo che viene inserito il codice fiscale:

  • la cittadinanza;
  • la residenza;
  • i trattamenti erogati dall’INPS.

I dati che riguardano la cittadinanza e la residenza possono essere accettati da parte dell’utente oppure possono essere modificati.

Oltre a queste informazioni, ecco quali sono i dati che bisogna inserire per quanto riguarda lo stato civile:

“Devono essere indicati gli estremi della sentenza di separazione/divorzio ovvero del decreto di omologazione della separazione consensuale/modifica delle condizioni della separazione (Organo giudiziario emanante, relativa sezione, data di deposito in cancelleria e numero), qualora il provvedimento giudiziario non sia stato allegato alla domanda su iniziativa del richiedente.

Nell’ipotesi di accordo di separazione/divorzio oppure di modifica delle condizioni di separazione/divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, devono essere riportati i relativi estremi (Comune, data e numero di protocollo).”

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