Premi INAIL 2023: con la pubblicazione della circolare n. 21 del 29 maggio 2023 l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha fornito le istruzioni che sono necessarie per quanto riguarda il calcolo dei premi assicurativi relativi all’anno 2023 e per quanto riguarda i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera.
La suddetta circolare INAIL, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione generale e dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, fa riferimento ai premi assicurativi e alla retribuzione minima giornaliera che risultano previsti per l’anno 2023.
Premi INAIL 2023: ecco quali sono i limiti minimi della retribuzione imponibile giornaliera
Come abbiamo già specificato durante il corso del precedente paragrafo, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha fornito ai contribuenti quelle che sono le istruzioni per il calcolo dei premi INAIL 2023, il quale dipende dai seguenti fattori:
- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi per quanto riguarda la lavorazione assicurata;
- l’ammontare delle retribuzioni.
A tal proposito, la retribuzione imponibile grazie alla quale si può ultimare il calcolo dei premi INAIL 2023 si presenta in tre diverse tipologie:
- la retribuzione effettiva;
- la retribuzione convenzionale;
- la retribuzione di ragguaglio.
Ecco qui di seguito, dunque, tutte le informazioni che riguardano le suddette retribuzioni ed, in particolare, le istruzioni per il calcolo dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera.
La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori dipendenti dipende dall’importo del reddito di lavoro dipendente previsto dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Tuir – Testo unico delle imposte sui redditi) e dell’art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 (c.d. Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Per quanto riguarda il premio INAIL 2023, dunque, il calcolo dello stesso prende in considerazione la retribuzione sopra citata, la quale non deve essere inferiore rispetto all’importo minimo previsto dalla legge.
In particolare, la normativa vigente in materia prevede che la retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo fa riferimento a:
- il minimale contrattuale, ovvero le retribuzioni minime che sono disposte dalla legge e dai contratti;
- il minimale di retribuzione giornaliera, ovvero le retribuzioni che vengono stabilite dalla legge, sulla base della rivalutazione che viene applicata ogni anno in seguito alla pubblicazione dell’indice del costo della vita da parte dell’ISTAT.
In particolare:
“La retribuzione contrattuale deve essere rapportata a giorno e, conseguentemente, va divisa per i giorni lavorativi mensili da retribuire, ottenendo così la retribuzione contrattuale media giornaliera.”
Perciò, le istruzioni per il calcolo dei premi INAIL 2023 prevedono che:
- nel caso in cui la retribuzione contrattuale sia superiore rispetto alla retribuzione minima giornaliera, allora bisogna prendere in considerazione la retribuzione effettiva che viene percepita da parte del lavoratore dipendente;
- nel caso in cui la retribuzione contrattuale sia inferiore rispetto alla retribuzione minima giornaliera, allora bisogna prendere in considerazione la retribuzione minima mensile e moltiplicarla per i giorni in cui il lavoratore dipendente ha effettivamente prestato la propria attività lavorativa, adeguando qualora necessario la retribuzione effettiva dello stesso mese.
In sostanza, per calcolare l’importo relativo alla retribuzione imponibile minima effettiva bisognerà prendere a riferimento il valore più elevato tra la retribuzione contrattuale e la retribuzione minima giornaliera.
Ecco, dunque, la retribuzione minima prevista per l’anno 2023:
- il limite minimo giornaliero per quanto riguarda le retribuzioni effettive è pari a 53,95 euro;
- il limite minimo mensile (26 gg.) per quanto riguarda le retribuzioni effettive è pari a 1.402,70 euro.
Ecco, invece, la retribuzione imponibile minima per quanto riguarda le retribuzioni convenzionali (stabile con apposito decreto ministeriale):
- il limite minimo giornaliero per quanto riguarda i lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera è pari a 53,95 euro;
- il limite minimo giornaliero per quanto riguarda i lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera è pari a 29,98 euro.
Infine, ecco il limite minimo imponibile per quanto riguarda la retribuzione di ragguaglio (uguale al minimale di rendita):
- 59,27 euro (giornaliero);
- 1.481,73 euro (mensile).
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