Fondo di garanzia TFR: l’INPS mette a disposizione dei lavoratori dipendenti che hanno cessato la propria attività lavorativa un apposito servizio online, mediante il quale è possibile presentare domanda per richiedere l’intervento del Fondo di garanzia per il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e per la liquidazione dei crediti di lavoro.
Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda il Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro: che cos’è, a chi è rivolto, come funziona e come fare domanda all’INPS.
Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro: che cos’è e a chi è rivolto?
Il Fondo di garanzia per il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e per la liquidazione dei crediti di lavoro è stato introdotto mediante la pubblicazione delle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 2 della legge n. 297 del 29 maggio 1982, con il fine di sostituire il datore di lavoro per quanto riguarda il pagamento di quanto dovuto al lavoratore dipendente che cessa la propria attività lavorativa.
In base a quanto viene stabilito all’art. 24 della legge n. 88 dell’8 marzo 1989 il suddetto Fondo riguarda la c.d. “Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti”, alla quale devono essere versati i seguenti importi:
- il datore di lavoro deve versare un contributo di ammontare pari allo 0,20% della retribuzione imponibile che viene corrisposta al lavoratore subordinato;
- il datore di lavoro deve versare un contributo di ammontare pari allo 0,40% della retribuzione imponibile che viene corrisposta ai dirigenti delle aziende industriali.
Il servizio online per presentare la domanda all’INPS e richiedere l’intervento del Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro può essere utilizzato da tutti i lavoratori dipendenti che hanno cessato un proprio rapporto di lavoro subordinato.
Già a partire dal 1° luglio 1997, però, tale servizio può essere utilizzato anche dai soci di cooperative di lavoro.
Infine, la richiesta di intervento del Fondo può essere presentata anche da parte dei cessionari a titolo oneroso del TFR e da parte degli eredi, ovvero:
- il coniuge vivente fiscalmente a carico;
- i figli viventi fiscalmente a carico;
- i parenti entro il terzo grado;
- gli affini entro il secondo grado.
Sono esclusi dalla possibilità di accedere al servizio online che viene messo a disposizione dall’Istituto, invece:
- i lavoratori che risultano iscritti presso il Fondo Esattoriali e il Fondo Dazieri;
- i lavoratori dipendenti che hanno un rapporto di lavoro presso delle aziende agricole;
- i lavoratori dipendenti che hanno un rapporto di lavoro presso le amministrazioni pubbliche (Stato e parastato, regioni, province e comuni).
Come funziona e come fare domanda all’INPS?
Il Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro interviene in sostituzione del datore di lavoro per il pagamento del trattamento di fine rapporto al lavoratore subordinato che ha cessato il proprio rapporto, in maniera differente a seconda che il datore di lavoro sia o meno soggetto alle procedure concorsuali.
Per avere maggiori informazioni riguardo ai criteri per considerare gli imprenditori soggetti al fallimento, bisogna consultare le disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (Legge Fallimentare).
Ad ogni modo, ecco quali sono i requisiti per l’intervento del Fondo di garanzia TFR nel caso in cui il datore di lavoro sia soggetto alle procedure concorsuali:
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- l’accertamento dello stato d’insolvenza e l’apertura di una delle seguenti procedure concorsuali:
- fallimento;
- concordato preventivo;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria;
- l’accertamento dell’esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità.
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia soggetto alle procedure concorsuali, invece, ecco quali sono i requisiti necessari per l’intervento del Fondo:
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- la mancata applicabilità delle procedure concorsuali al datore di lavoro;
- l’esistenza del credito per trattamento di fine rapporto rimasto insoluto;
- le non sufficienti garanzie patrimoniali da parte del datore di lavoro, a causa della procedura di esecuzione forzata.
La domanda di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso una delle seguenti modalità:
- il servizio online;
- gli enti di patronato;
- i legali.