Credito d’imposta gas, il contributo spetta sul prezzo pagato anche se non vi è un danno effettivo, ovvero un aumento dei costi. È quanto ha stabilito l’Agenzia delle entrate sul bonus ottenibile dalle imprese che utilizzino gas e che abbiano subito i maggiori aumenti dei prezzi in conseguenza della crisi energetica e del conflitto in Ucraina. L’Agenzia si è espressa in merito all’interpello presentato da un’impresa che ha un contratto di fornitura di gas naturale con la definizione di un prezzo fisso, stabilito a suo tempo.

Di conseguenza, in rapporto a tale contratto con il fornitore, l’impresa non ha subito il danno superiore al 30 per cento per ottenere il credito d’imposta rispetto al corrispondente periodo 2019 rispetto al prezzo pagato per i consumi del terzo e del quarto trimestre dello scorso anno. A tal proposito, l’azienda ritiene comunque di aver diritto a ricevere il contributo consistente nel credito d’imposta che può essere utilizzato anche in compensazione nel modello F24.

Credito d’imposta gas quando spetta il contributo: ecco cosa ha risposto l’Agenzia delle entrate per i casi di contratti a prezzi fissi

Il credito d’imposta sul maggiore prezzo del gas naturale pagato dalle imprese spetta anche se non si verificano i danni previsti dalla normativa sui costi sostenuti per i rifornimenti della materia energetica. Lo ha stabilito l’Agenzia delle entrate accogliendo un interpello presentato da un’impresa che ha stabilito, con il proprio fornitore di gas, un contratto con la definizione un prezzo fisso. Di conseguenza, l’azienda non ha subito aumenti di costi in rapporto al periodo di comparazione – che per la normativa sul credito d’imposta è dell’anno pre-crisi 2019 – richiedendo, in ogni modo, che le venisse concessa la possibilità di fruire del bonus sulla differenza di prezzo.

Secondo quanto prevede la normativa, per la richiesta del credito d’imposta sul gas naturale, una azienda deve aver registrato un aumento dei prezzi energetici in fattura superiori al 30 per cento rispetto al 2019. Nel caso dell’impresa interpellante, la comparazione dovrà essere fatta sul prezzo pagato nel terzo (e nel quarto) trimestre del 2022 rispetto al prezzo in vigore negli stessi periodi (terzo e quarto trimestre) del 2019. Se la differenza di prezzo è superiore al 30 per cento, all’impresa spetta il credito d’imposta.

Codici tributo bonus gas in compensazione F24 da utilizzare nel secondo trimestre 2023

La risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello numero 316 del 2023, contiene il riferimento al calcolo del credito d’imposta sul gas naturale spettante ai prezzi del mercato infragiornaliero (Mi gas), pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme). Il calcolo dello scostamento, tuttavia, non contiene riferimenti ai prezzi sostenuti, in concreto, dalle imprese consumatrici della materia prima energetica. I calcoli delle imprese devono essere effettuati tenendo conto dei costi medi del mercato infragiornaliero, in rapporto al periodo di comparazione fissato a uno dei trimestri del 2019.

Pertanto, il richiedente deve far riferimento ai prezzi medi pubblicati senza considerare la tipologia del proprio contratto con il fornitore che prevede un prezzo fisso. Da queste considerazioni, l’Agenzia delle entrate conclude che il credito d’imposta sulla differenza del prezzo del gas spetti anche se l’impresa non abbia subito un danno effettivo consistente in un aumento dei prezzi.

Infine, si ricorda che l’Agenzia delle entrate ha pubblicato i nuovi codici tributo da utilizzare per il credito d’imposta 2023 sul prezzo del gas. I codici si trovano nella risoluzione 20/E dello scorso 10 maggio e vanno utilizzati sul modello F24 nel caso in cui l’impresa voglia procedere con la compensazione per scaricare i maggiori costi energetici sostenuti (compresi quelli per l’energia elettrica). Per il secondo trimestre del 2023, le imprese dovranno utilizzare i codici tributo 7015, 7016, 7017 e 7018 in base alla tipologia di energia e di azienda.