Comunicazione di infortunio: con la pubblicazione dell’avviso del 24 maggio 2023 l’INAIL ha comunicato che a partire dal 23 maggio 2023 i servizi online saranno disponibili anche per i lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa in regime di codatorialità e co-assunzione.

Tali servizi online che vengono messi a disposizione per i soggetti citato poco sopra, in particolare, sono i seguenti:

  • la Comunicazione di infortunio;
  • la Denuncia/comunicazione di infortunio;
  • le Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi.

Comunicazione di infortunio e denuncia all’INAIL disponibile anche per i lavoratori in codatorialità e co-assunzione: l’avviso pubblicato dall’Istituto

Dal 23 maggio 2023, in caso di infortunio o malattia professionale, è possibile inserire le specifiche relative ai lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione, nella compilazione dei relativi applicativi online (Comunicazione di infortunio, Denuncia/Comunicazione di infortunio e Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file da inviare all’Istituto, come da istruzioni operative fornite con circolare Inail del 3 agosto 2022, n. 31.

I dettagli delle suddette modifiche sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente nelle pagine informative dei servizi e nelle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.”

Come accedere il servizio online per comunicare gli infortuni sul lavoro all’INAIL?

La Comunicazione di infortunio deve essere inviata all’INAIL da parte del datore di lavoro, nel caso in cui si siano verificati degli episodi di infortuni ai propri lavoratori dipendenti o assimilati sul posto di lavoro.

La comunicazione, in particolare, dovrà essere inviata con modalità telematiche accendo all’apposito servizio presente sul sito web dell’Istituto, previa autenticazione nell’area riservata mediante l’utilizzo delle proprie credenziali INAIL oppure inserendo le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Tale servizio, inoltre, può essere utilizzato dai datori di lavoro solamente nel caso in cui l’infortunio sul lavoro abbia una prognosi che prevede che il lavoratore guarisca entro tre giorni successivi all’evento.

Nel caso in cui, invece, l’infortunio abbia una prognosi superiore a tre giorni, allora il datore di lavoro interessato dovrà inviare all’INAIL la comunicazione tramite il servizio online denominato “Denuncia/comunicazione di infortunio“.

“Si ricorda che, nel caso di datori di lavoro di soggetti non assicurati con Inail, l’obbligo di inoltro della comunicazione di infortunio scaturisce a prescindere dal numero dei giorni di prognosi, ovvero da un periodo inferiore a tre giorni, escluso il giorno dell’evento, fino al decesso del lavoratore.”

Comunicazione di infortunio: ecco quali sono le novità e le modifiche che sono state apportate al servizio online

il decreto n. 205 del 29 ottobre 2021, pubblicato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), ha definito quelle che sono le modalità operative per quanto riguarda le comunicazioni di inizio, di trasformazione, di proroga e di cessazione dei rapporti lavorativi che si svolgono in regime di codatorialità.

Successivamente, con la pubblicazione della circolare n. 31 del 3 agosto 2022, l’INAIL ha fornito ai datori di lavoro appena citati le istruzioni operative per procedere con:

  • la compilazione dei modelli relativi alla comunicazione di infortunio da parte dei lavoratori codatorialità, con la disposizione delle tempistiche relative ad essa;
  • l’individuazione dei profili previdenziali e assicurativi;
  • l’adempimento di tutti quegli obblighi che sono collegati al rapporto di lavoro stesso;
  • l’applicazione delle disposizioni legislative previste in materia.

La nuova normativa che disciplina i lavoratori in regime di codatorialità, nello specifico, ha esteso l’obbligo relativo alla presentazione della comunicazione di infortunio anche ai datori di lavoro che li hanno in organico, nella circostanza in cui si verifichino degli episodi come infortuni sul lavoro o malattie professionali, i quali garantiscono il riconoscimento delle seguenti prestazioni economiche:

  • prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie;
  • cure integrative riabilitative;
  • assistenza protesica;
  • interventi di sostegno per il reinserimento lavorativo e nella vita di relazione;
  • ecc…

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