Cassa integrazione aprile 2023: con la pubblicazione del comunicato stampa del 25 maggio 2023 l’INPS ha pubblicato i dati relativi alla CIG del mese precedente.

Il suddetto comunicato dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione centrale Comunicazione – Relazioni con i Media, evidenzia l’autorizzazione di 24,5 milioni di ore per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni nel mese di aprile 2023.

Tale dato si è fortemente ridotto in confronto al mese precedente e in confronto allo stesso mede dell’anno precedente, con una variazione in diminuzione per una percentuale pari al 43,5% rispetto al mese di marzo 2023 e al 46,3% rispetto al mese di aprile 2022.

Ecco qui di seguito, dunque, tutte le informazioni e i dati che riguardano la cassa integrazione di aprile 2023 in calo.

Cassa integrazione aprile 2023: ecco tutti i dati relativi al calo delle CIG autorizzate dall’INPS

Con il comunicato stampa che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, come abbiamo già accennato poco sopra, l’INPS ha autorizzato 24,5 milioni di ore di cassa integrazione nel mese di aprile 2023, dato estremamente basso rispetto alle 43,4 milioni di ore che erano state autorizzate nel mese di marzo 2023 e rispetto alle 45,7 milioni di ore che erano state registrate, invece, nel mese di aprile 2022.

Delle 24,5 milioni di ore che sono state autorizzate lo scorso mese, l’Istituto ha autorizzato 14,4 milioni di ore di cassa integrazione ordinaria.

Tale dato risulta inferiore rispetto alle 20,9 milioni di ore che erano state autorizzate nel mese di marzo 2023 (-31,1%) e rispetto alle 19,9 milioni di ore che erano state autorizzate nel mese di aprile 2022.

La cassa integrazione straordinaria, invece, ha visto un’autorizzazione dall’INPS per quanto riguarda il numero di ore relative al mese di aprile 2023 pari a 8,8 milioni, delle quali 4,6 milioni a fini di solidarietà.

Tale dato evidenzia una riduzione del 57,4% in confronto al numero di ore che erano state autorizzate nel mese di marzo 2023 e una riduzione del 36,1% in confronto alle 13,8 milioni di ore che erano state autorizzate nel mese di aprile 2022.

La CIG in deroga, poi, è stata autorizzata per un numero di ore pari a 0,12 milioni nel mese di aprile 2023, con una variazione in diminuzione pari al 67,7% rispetto al mese precedente e pari al 75,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, nel quale le ore autorizzate erano state 0,49 milioni.

Per quanto riguarda i fondi di solidarietà, infine, l’INPS ha autorizzato nel mese di aprile 2023 un numero di ore pari 1,1 milioni. La diminuzione in questo caso è stata del 15% in confronto al mese di marzo 2023 e dell’89,9% rispetto al mese di aprile 2022, in cui le ore autorizzate erano state pari a 11,5 milioni.

CIG in deroga per crisi aziendale e riorganizzazione

Attraverso le misure urgenti per l’inclusione sociale e lavorativa che sono state adottate con la pubblicazione del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del 4 maggio 2023, il governo ha introdotto la CIG in deroga per le imprese che si trovano in una situazione di difficoltà economica.

“Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell’azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”

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