Taglio del cuneo fiscale fuori dalla tredicesima mensilità del 2023. È quanto spiega l’Inps sull’applicazione dello sconto contributivo in vista del bonus sulle buste paga varato dal governo guidato da Giorgia Meloni sulla decontribuzione sui cedolini dei dipendenti da luglio a dicembre 2023. L’Istituto previdenziale interpreta il nuovo taglio alla luce di quanto stabilito dal decreto legge numero 48 del 2023 (cosiddetto decreto “Lavoro”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio scorso.
Per effetto di quanto prevede il decreto, vi è una differenza di applicazione dello sconto contributivo del precedente taglio del cuneo fiscale (del 2 e del 3% della legge di Bilancio 2023 e valido da gennaio a dicembre di quest’anno) rispetto alla misura varata nel decreto “Lavoro” che incrementa di quattro punti percentuali le aliquote di sconto. La differenza di applicazione del taglio contributivo si evidenzia anche nei due casi di fruizione della tredicesima, ovvero della mensilità unica versata in busta paga a dicembre e del rateo di tredicesima spalmato durante l’anno.
Cuneo fiscale tredicesima, come si calcola il bonus contributivo?
Tredicesima fuori dal campo di applicazione del taglio del cuneo fiscale extra del 6 e del 7 per cento. È quanto spiega l’Inps con la circolare numero 1932 del 2023 con la quale fornisce istruzioni inerenti all’applicazione delle retribuzioni grazie all’applicazione dello sconto contributivo. Il decreto “Lavoro” del 4 maggio scorso, che ha introdotto quattro punti percentuali in aggiunta a quelli già in vigore per tutto il 2023, non ammette delle interpretazioni di tipo estensivo.
E, pertanto, l’Istituto previdenziale precisa che, sulla tredicesima mensilità, non può essere applicato il maggiore sconto contributivo che sarà riservato alle sole buste paga mensili da luglio a dicembre 2023. La scelta del legislatore, inoltre, si applica sulle due modalità di fruizione della tredicesima, ovvero sia per l’accredito della mensilità aggiuntiva a dicembre, che per quanto concerne la fruizione dei ratei di tredicesima, quest’ultima spalmata per tutte le mensilità dell’anno. Per effetto di quanto spiegato dall’Inps, la tredicesima mensilità rimarrà ai valori precedenti, beneficiando del solo taglio del cuneo fiscale previsto dalla legge di Bilancio 2023, pari al 2 e al 3 per cento.
Bonus contributivo, istruzioni Inps sul 6 e 7%
Più nel dettaglio, sulla base della normativa prevista dalla legge di Bilancio 2023, il taglio del cuneo fiscale per tutto l’anno in corso, comporta uno sconto sui contributi a carico del lavoratore pari al 2% per retribuzioni imponibili non eccedenti i 2.692 euro lordi mensili, e al 3% per retribuzioni entro il massimo di 1.923 euro al mese. Tale sconto contributivo opera sulle buste paga da gennaio a dicembre 2023, incrementato – per le mensilità da luglio a dicembre – del 4% di sconto del decreto “Lavoro”. Per questo motivo, il 2% di sconto contributivo diventerà il 6% da luglio a dicembre e il 3% si incrementerà fino al 7%. Per entrambi i livelli di retribuzione, ai lavoratori dipendenti spetterà l’incremento busta paga a dicembre della tredicesima mensilità o, per ogni mensilità del 2023, del rateo di tredicesima per quote mensili durante l’anno.
Il provvedimento del governo di maggio va a neutralizzare i possibili aumenti della tredicesima mensilità. Per effetto di quanto prevede il decreto “Lavoro”, si possono verificare due situazioni.
Cuneo fiscale tredicesima, si può applicare lo sconto contributivo del 6 o 7% e come si calcola a dicembre 2023
La prima situazione del taglio del cuneo fiscale si verifica se il lavoratore dipendente percepisce la tredicesima per intero a dicembre. Per i dipendenti, dunque, aumenta la retribuzione mensile per effetto dello sconto contributivo del 6 o del 7 per cento, mentre la tredicesima – che il datore paga al lavoratore in un’unica soluzione – beneficia del solo 2 o 3 per cento di bonus contributivo a seconda del livello di retribuzione.
Per chi percepisce la tredicesima spalmata sulle mensilità del 2023, le aliquote del 6 e 7 per cento si potranno applicare sull’imponibile previdenziale (di solito pari al 9,19% di quota a carico del lavoratore) al netto del rateo della tredicesima. Su quest’ultima, invece, dal momento che risulta spalmata sulle mensilità dell’anno, si potrà applicare il solo sconto del 2 per cento se il rateo mensile della tredicesima non eccede il valore di un dodicesimo del tetto massimo di retribuzione (2.692 diviso 12 mensilità, pari a 224 euro). Per i percettori dello sconto al 3 per cento spetterà la tredicesima se la quota mensile non supera il valore di un dodicesimo del tetto massimo di applicazione (1.923 diviso 12, pari a 160 euro).