Esonero contributivo: con la pubblicazione del messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023 l’INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda l’aumento dell’esonero relativo alla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori nelle buste paga che vanno dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 39 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. decreto Lavoro), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro“.

Esonero contributivo: che cosa prevede la Legge di Bilancio 2023

La normativa alla quale abbiamo fatto cenno durante il corso del precedente paragrafo ha disposto quanto segue:

“Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Tale aumento dell’esonero contributivo in favore dei lavoratori, in particolare, ha introdotto delle modifiche per quanto riguarda le disposizioni contenute all’interno dell’art. 1, comma 281, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), le quali prevedevano un taglio del cuneo fiscale in misura pari a:

  • il 2% nella circostanza in cui la retribuzione imponibile mensile sia pari o inferiore a 2.692 euro;
  • il 3% nella circostanza in cui la retribuzione imponibile mensile sia pari o inferiore a 1.923 euro.

Per avere maggiori informazioni in merito alla riduzione del cuneo fiscale prevista per il 2023, ti consiglio di andarti a riprendere un nostro articolo di approfondimento, il quale è stato pubblicato sempre qui su Tag24.

A tal proposito, quindi, l’INPS ha fornito ai contribuenti beneficiari di questo esonero contributivo le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali.

L’aumento del taglio del cuneo fiscale 2023 disposto dal decreto Lavoro

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo il decreto Lavoro ha aumentato del 4% l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.

Perciò, relativamente alle buste pagare che riguardano il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il taglio del cuneo fiscale sarà riconosciuto in misura pari a:

  • il 6% nella circostanza in cui la retribuzione imponibile mensile sia pari o inferiore a 2.692 euro;
  • il 7% nella circostanza in cui la retribuzione imponibile mensile sia pari o inferiore a 1.923 euro.

La nuova normativa, inoltre, prevede che questo ulteriore incremento dell’esonero relativo al versamento dei contributi previdenziali “non abbia effetti sul rateo di tredicesima“.

In sostanza, l’esonero contributivo sarà applicato al 6% e al 7% per quanto riguarda le buste paga relative alle mensilità che vanno da luglio a dicembre, mentre rimarrà al 2% e al 3% per quanto riguarda la tredicesima mensilità, nella circostanza in cui il rateo mensile di tredicesima sia pari o inferiore rispettivamente a 224 euro e a 160 euro.

“Si rammenta che, nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.”

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