Tassazione per la registrazione degli atti giudiziari: tramite un apposito servizio online che viene messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale, tutti i cittadini hanno la possibilità di procedere con la registrazione dei provvedimenti giudiziari e di venire a conoscenza degli importi da pagare in seguito alla compilazione di tutti i dati relativi ai provvedimenti stessi.
Gli atti giudiziari che possono essere registrati sul portale web dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, sono:
- le sentenze;
- i decreti ingiuntivi;
- le esecuzioni immobiliari;
- ecc…
Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda il servizio online denominato “Tassazione per la registrazione degli atti giudiziari” e, soprattutto, come effettuare il pagamento delle somme dovute all’amministrazione finanziaria.
Tassazione per la registrazione degli atti giudiziari: come funziona il servizio online dell’Agenzia delle Entrate? Ecco i dati da inserire e le informazioni che vengono fornite
I cittadini che intendono effettuare la registrazione di un atto giudiziario, i quali logicamente possono avvalersi anche dell’aiuto di un proprio avvocato, hanno la possibilità di utilizzare l’apposito servizio online che viene messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web.
Gli utenti che utilizzano il servizio, in particolare, devono inserire i seguenti dati relativi al provvedimento giudiziario:
- l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per quanto riguarda la registrazione dell’atto;
- l’anno del provvedimento;
- l’ente emittente;
- la tipologia di provvedimento;
- il numero del provvedimento.
Una volta che l’utente avrà inserito tutti i dati appena citati, la procedura informatica potrà fornirgli due differenti tipologie di risposta, ovvero:
- “provvedimento individuato“, accompagnato dai seguenti dati identificativi che riguardano l’atto giudiziario:
- il codice dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate nel quale viene effettuata la registrazione;
- la causale del versamento;
- gli estremi dell’atto giudiziario registrato;
- il soggetto che richiede la registrazione;
- i cognomi e/o le denominazioni delle parti;
- i codici dei tributi da pagare;
- gli importi dei singoli tributi;
- l’importo totale da versare;
- “provvedimento giudiziario non trovato per gli estremi richiesti“, scritta che appare sul portale web nelle seguenti circostanze:
- qualora i dati identificativi siano stati inseriti in maniera errata all’interno dell’atto giudiziario da parte dell’utente;
- qualora l’atto giudiziario non sia stato ancora consegnato all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
- qualora l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente non abbia provveduto in maniera tempestiva a tassare l’atto giudiziario.
Guida al versamento
Dopo aver inserito i dati relativi all’atto giudiziario registrato ed aver ottenuto dalla piattaforma informatica resa disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni necessarie per procedere con il versamento, l’utente può pagare le somme dovute utilizzando l’apposito modello precompilato fornito dall’amministrazione finanziaria.
In particolare, l’utente dovrà compilare solo la sezione “Contribuente” del modello F24 disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, inserendo i dati richiesti all’interno degli appositi campi:
- il codice fiscale;
- i dati anagrafici;
- il domicilio fiscale del soggetto solidalmente obbligato che effettua il pagamento.
Nello specifico, il contribuente dovrà indicare il codice tributo “AAGG” all’interno del modello F24 oppure utilizzare i codici tributo che sono stati istituiti con la pubblicazione della risoluzione n. 57 del 2018 nel caso in cui intenda versare solo una quota dell’importo dovuto:
- “A196” denominato “Atti giudiziari – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A197” denominato “Atti giudiziari – Sanzione imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A140” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A141” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A146” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A148” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposta di bollo– somme liquidate dall’ufficio”;
- “A149” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposte e tasse ipotecarie e catastali – somme liquidate dall’ ufficio”;
- “A152” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”.