Sui contributi Inps e sul recupero dei periodi di buco determinati dal meccanismo del saldo e stralcio, dovrà presentata domanda entro il 10 novembre 2023. Arrivano le ultime istruzione dell’Istituto di previdenza che spiega che il pagamento dei contributi dovuti ai fini delle future pensioni dovranno essere versati entro il 2 gennaio 2024, essendo il 31 dicembre 2023 domenica e il 1° gennaio 2024 giorno di festività.

Il meccanismo del recupero dei contributi rispetto al saldo e stralcio risulta inserito nel decreto “Lavoro” (Dl 48 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2023, poi convertito nella legge 85 del 3 luglio 2023). L’articolo 23 bis del provvedimento prevede che i soggetti che abbiano annullato (tramite proprio il saldo e stralcio) i debiti contributivi di importo fino a 1.000 euro, possono procedere con il recupero delle somme da versare e, di conseguenza, con la copertura previdenziale dei corrispondenti periodi.

Il meccanismo di saldo e stralcio dei contributi Inps è stato previsto per gli iscritti alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, per i lavoratori autonomi agricoli, per i committenti e i professionisti iscritti alla Gestione separata Inps. Tutti questi soggetti possono richiedere all’Istituto di previdenza di riconteggiare i debiti previdenziali annullati.

Contributi Inps, saldo e stralcio con domanda entro il 10 novembre 2023: cosa prevede l’ultima circolare?

I soggetti che abbiano visto annullarsi in automatico i contributi Inps per effetto delle misure di saldo e stralcio fino a 1.000 euro, possono presentare domanda di riconteggio entro il 10 novembre 2023, con relativo pagamento di quanto dovuto entro il 2 gennaio 2024.

A spiegarlo è l’Istituto di previdenza con la nota numero 86 emessa il 10 ottobre 2023, prevedendo – quale metodo di pagamento – il versamento di quanto dovuto dai contribuenti in un’unica soluzione. Si può prevedere il pagamento in rate mensili di uguale importo ma le quote sono limitate.

Infatti, in considerazione del fatto che la scadenza delle domande è fissata al 10 novembre e che il pagamento debba avvenire entro la fine dell’anno, si può presumere che le rate accettate dall’Istituto di previdenza siano al massimo due. Dopo la presentazione della domanda, inoltre, dovrà essere messo in preventivo un congruo lasso di tempo affinché l’Istituto di previdenza effettui i dovuti controlli sulla pratica stessa.

Contributi Inps saldo stralcio, quali sono i debiti?

Con la presentazione della domanda e il pagamento dei contributi dovuti, i soggetti ammessi – iscritti alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata Inps – potranno recuperare i periodi di contribuzione che erano stati annullati per effetto delle posizioni annullate dal saldo e stralcio.

Il meccanismo di tregue fiscale si riferisce ai debiti non pagati fino a 1.000 euro del periodo che va dal 2000 al 2015. La cancellazione delle posizioni contributive Inps opera d’ufficio per effetto della presentazione della domanda di saldo e stralcio, scaduta il 30 giugno scorso. Oltre ai contributi annullati per effetto della legge di Bilancio 2023 (comma 222, dell’articolo 1, della legge 197 del 2022), si fa riferimento anche ai versamenti azzerati a norma dell’articolo 4 del decreto legge numero 119 del 2018.

Come presentare domanda e quali modelli utilizzare

Secondo quanto spiega l’Inps nella circolare, il contribuente potrà contare su due modelli di domanda attraverso i quali potrà richiedere il riconteggio e il pagamento dei contributi spettanti. Infatti, i modelli consentono di ricalcolare i debiti annullati per effetto del decreto legge 119 del 2018, per importo fino a 1.000 euro, risultanti dai carichi verso gli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il modello si trova all’allegato numero 1 della circolare dell’Inps. Il secondo modello prevede il riconteggio dei debiti annullati per effetto della legge di Bilancio 2023, per lo stralcio dei debiti di importo residuo, fino a 1.000 euro, risultante dai carichi degli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.