Superbonus villette, unità indipendenti e unifamiliari, fino a quando si può fare la cessione dei crediti d’imposta sui lavori agevolati? La situazione riguarda numerosi contribuenti che hanno fatto interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, con presentazione della Cilas per l’avvio dei lavori e pagamento degli stati di avanzamento (Sal). Il decreto di blocco della cessione dei crediti (Dl 11 del 2023), poi convertito con modifiche in legge ad aprile, stabilisce una nuova scadenza per la cessione dei crediti d’imposta e per lo sconto in fattura, su questi lavori e per queste tipologie di immobili, fino al 30 settembre 2023 per spese sostenute nel 2022.

Inoltre, la scadenza si allunga al 2024 per le spese sostenute nel 2023, ricorrendone specifici requisiti. L’attuale disciplina prevede, inoltre, che entro il 30 settembre 2022 i lavori abbiano raggiunto almeno il 30 per cento di avanzamento per beneficiare di una delle due opzioni di cessione del bonus.

Superbonus villette e unità indipendenti, fino a quando si può fare la cessione crediti o lo sconto in fattura?

Fino a quando, quindi, si potrà fare la cessione dei crediti d’imposta o applicare lo sconto in fattura su interventi in superbonus 110% effettuati su villette, unità indipendenti e unifamiliari? La situazione è quella di un contribuente che abbia fatto lavori sul suo immobile, con regolare presentazione della Comunicazione di inizio dei lavori asseverati in superbonus (Cilas) a inizio del 2022, anno nel quale abbia raggiunto almeno il 30 per cento di stato di avanzamento dei lavori entro il 30 settembre scorso.

Ammettendo che il contribuente sia riuscito a raggiungere il secondo stato di avanzamento dei lavori entro la fine dello scorso anno e che entro marzo 2023 abbia effettuato l’ultimo bonifico, si configura la situazione nella quale il committente potrà continuare a cedere i propri crediti d’imposta ancora per questo e parte del prossimo anno.

Superbonus villette cessione crediti, quali sono le ultime novità?

La legge di conversione del decreto 11 del 2023 (legge 38) prevede la proroga della scadenza del superbonus 110% sulle villette fino al 30 settembre 2023, rispetto al precedente termine del 31 marzo scorso. La proroga è ammissibile a patto che sia stato raggiunto il 30 per cento di stato di avanzamento dei lavoro entro fine settembre dello scorso anno, condizione verificata nel caso in oggetto. In questo scenario, il contribuente può continuare a cedere i crediti d’imposta maturati sulle spese sostenute nel 2022, ma può vendere anche i bonus del 2023. In particolare, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023, il contribuente ha facoltà di cessione dei bonus fino al 16 marzo 2024, data di scadenza per trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei crediti d’imposta e degli sconti in fattura utilizzati.

C’è bisogno anche di una seconda comunicazione che riguarda l’asseverazione all’Enea dei requisiti tecnici e la verifica di congruità delle spese sostenute.

Bonus 110%, alternativa della detrazione fiscale nel 2024

Il decreto 11 del 2023 concede maggior tempo ai committenti di lavori in superbonus per procedere con il termine dei lavori e dei pagamenti e per beneficiare di una delle due opzioni di sconto in fattura e di cessione dei crediti d’imposta. Se per le spese del 2022 il termine è fissato al prossimo 30 settembre, i pagamenti di quest’anno potranno essere ceduti fino alla presentazione della comunicazione all’Agenzia delle entrate di marzo del prossimo anno.

In alternativa, il contribuente può scegliere la detrazione fiscale sulle sole spese del 2022 in dieci anni (anziché in quattro anni). Anche per questa soluzione c’è del tempo per pensarci. Infatti, la detrazione fiscale delle spese 2022 può essere fatta valere con la prima rata nella dichiarazione dei redditi del 2024 e fine della detrazione nel 2033. Se il committente non riuscisse a cedere i crediti del 2023 entro marzo del prossimo anno, potrebbe cambiare registro e decidere di avvalersi della detrazione fiscale.