Rideterminazione partecipazioni in società quotate: con la pubblicazione della risoluzione n. 23/E del 19 maggio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di un nuovo codice tributo per consentire ai contribuenti di effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi tramite l’utilizzo del modello F24.

La suddetta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta da parte della Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento all’imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti che vengono scambiati all’interno di mercati regolamentari o di sistemi multilaterali di negoziazione disciplinati dall’art. 5, comma 1 bis, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, come modificato dalle disposizioni che sono contenute all’art. 1, comma 107, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).

Rideterminazione partecipazioni in società quotate: ecco il nuovo codice tributo che è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate

Il comma 107 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 ha disposto che per quanto riguarda i titoli, le quote o i diritti posseduti alla data del 1° gennaio dell’anno in corso e negoziati all’interno di mercati regolamentari o di sistemi multilaterali di negoziazione, il valore da prendere come riferimento è quello “normale” relativo al mese di dicembre 2022, a patto che su tale valore sia versata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Questa disposizione legislativa è stata introdotta in seguito alla produzione degli effetti dovuti alla determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze disciplinate all’interno dell’art. 67, comma 1, lett. c) e c bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. testo unico delle imposte sui redditi).

I commi 108 e 109 del suddetto articolo legislativo, invece, fanno riferimento ai seguenti importi posseduti alla data del 1° gennaio 2023:

  • le partecipazioni negoziate e non negoziate all’interno di mercati regolamentati o di sistemi multilaterali di negoziazione;
  • i terreni edificabili con destinazione agricola.

A tal proposito, i suddetti commi hanno stabilito che:

“Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.”

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente nuovo codice tributo con il fine dei permettere ai contribuenti di effettuare i versamenti delle imposta dovute tramite l’utilizzo del modello F24:

“8057” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione”.

Al di là dell’introduzione di questo nuovo codice tributo, restano comunque validi quelli precedenti istituiti dall’Agenzia delle Entrate tramite la pubblicazione della risoluzione n. 75 del 25 maggio 2006 e ridenominati in un momento successivo con la pubblicazione della risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008.

Tali risoluzioni dell’amministrazione finanziaria, in particolare, hanno istituito i codici tributo 8055 e 8056, i quali servono per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di:

  • partecipazioni non negoziate all’interno dei mercati regolamentari (8055);
  • terreni edificabili che hanno una destinazione agricola (8056).

Per quanto riguarda la compilazione del modello F24 ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione delle partecipazioni in società quotate, i contribuenti devono inserire i codici tributo che abbiamo appena citato all’interno dell’apposita colonna “importi a debito versati”, presente nella sezione “Erario”.

Nello specifico, bisognerà indicare anche l’anno di possesso dei beni sui quali è stata operata la rivalutazione nel campo “Anno di riferimento”.

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