Omessa dichiarazione dei redditi: la Corte di Cassazione ha dichiarato legittima la condanna e la reclusione per un periodo di tempo pari ad un anno e due mesi, respingendo il ricorso presentato dal legale rappresentate di una Srl per non aver presentato la dichiarazione dei redditi negli anni 2013 e 2014.
La motivazione che ha spinto la Cassazione a prendere questa decisione è l’intento del contribuente, il quale ha avuto come scopo quello di non pagare le tasse dovute, i cui importi rendono legittima la condanna.
L’evasione consapevole, infatti, del rappresentante legale della società, ovvero del soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, fa sorgere il reato previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (Legge sui reati tributari), il quale prevede all’interno del primo comma quanto segue:
“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila”.
A tal proposito, dunque, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11558 del 20 marzo 2023 ribadisce che:
“La semplice accettazione della carica gli attribuisce doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino”.
Omessa dichiarazione dei redditi: la sentenza della Corte di Cassazione
Il rappresentante legale della Srl, al quale abbiamo fatto riferimento durante il corso del precedente paragrafo, è stato condannato ad un anno e due mesi di reclusione per aver commesso il reato di omessa dichiarazione, disciplinato dalle disposizioni contenute all’interno dell’art. 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000.
L’illecito penale, nello specifico, è avvenuta negli anni d’imposta 2013 e 2014, e ha portato ad una “confisca per equivalente fino a concorrenza di 561.882 euro“.
Tale sentenza pronunciata in primo grado è stata confermata anche in secondo grado. Infatti, la Corte d’appello ha considerato il rappresentante legale colpevole, a causa della posizione che egli ricopre all’interno della società ed avendo accettato il rischio che deriva dal ricoprire tale carica.
In sostanza, essendo il suo compito quello di presentare la dichiarazione dei redditi per conto della società, il fatto di non aver adempiuto a questo obbligo ha portato la Corte d’appello a ritenere soggetto consapevole della gravità del proprio comportamento omissivo.
Dopodiché, il soggetto interessato ha presentato ricorso presso la Corte di Cassazione, dal momento che non è presente il dolo specifico di evasione (elemento soggettivo richiesto dall’art. 5, del decreto legislativo n. 74 del 2000 per l’imputabilità del reato), ma solo quello eventuale.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal rappresentante legale della Srl, dichiarando quest’ultimo come responsabile per l’omessa dichiarazione dei redditi.
“Dopo aver rilevato che entrambe le decisioni di merito…hanno espressamente escluso che l’odierno ricorrente rivestisse la veste del mero prestanome, tanto il Tribunale quanto la Corte territoriale hanno osservato che egli non poteva essere considerato un extraneus, invero rivestendo un ruolo operativo all’interno della società, come confermato dalla stessa commercialista … che si rapportava a lui per l’invio di documentazione e la predisposizione dei bilanci”.
La Cassazione ha poi specificato che, la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di un contribuente rappresenta una condotta già di per sé penalmente rilevante e, dunque, punibile “a prescindere e indipendentemente dal successivo pagamento delle imposte”.
In definitiva, ciò che configura l’ipotesi di reato è:
“Il superamento della soglia rappresentata dall’ammontare dell’imposta evasa ha natura di elemento costitutivo del reato e, come tale, deve formare oggetto di rappresentazione e volizione, anche a titolo di dolo eventuale, da parte dell’agente, il quale deve avere la consapevolezza che le somme evase superino la soglia di punibilità”.
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