Bonus ristrutturazioni all’erede: attraverso la pronuncia n. 130 del 23 marzo 2023 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte ha disposto che le detrazioni relative alle spese che i contribuenti hanno sostenuto per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e i lavori che hanno l’obiettivo di produrre un risparmio energetico possono essere fruite dall’erede solamente nel caso in cui il contribuente abbia la materiale e diretta detenzione del bene.
Perciò, da questa pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte si evince che il mancato possesso dell’immobile che viene concesso in locazione non garantisce all’erede la possibilità di beneficiare di una detrazione d’imposta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Bonus ristrutturazioni all’erede: la pronuncia dei giudici piemontesi
Nel caso che è stato analizzato da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte il contribuente, che aveva la possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione che sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio condominiale, è deceduto.
L’erede che ha ricevuto in successione l’immobile oggetto del beneficio ha pensato di concedere in locazione lo stesso, pensando di poter conservare la titolarità delle detrazioni che spettavano al soggetto deceduto.
Secondo la pronuncia dei giudici piemontesi, però:
“Non vi sarebbe alcuna similare posizione giuridica tra gli originari aventi diritto alla detrazione e i loro eredi, avendo i primi sostenuto direttamente l’onere economico destinato al beneficio e non essendo i secondi gravati da alcun diretto onere economico.
Quindi, a parere dell’Amministrazione finanziaria, perché gli eredi potessero conservare la detrazione caduta in successione, il legislatore, vista la loro posizione di vantaggio, aveva imposto loro, imprescindibilmente, l’onere di conservare la detenzione materiale e diretta dell’immobile caduto in successione”.
Secondo il giudizio che è stato espresso da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, dunque, è necessaria la materiale e diretta detenzione dell’immobile per poter garantire all’erede la possibilità di beneficiare di una detrazione fiscale per le spese che sono state sostenute dal contribuente al fine di effettuare degli interventi di ristrutturazione all’abitazione stessa.
A tal proposito, i giudici piemontesi riprendono quanto viene disposto all’interno delle disposizioni che sono previste all’art. 16 bis, comma 7, ultimo periodo, del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), il quale prevede che:
“In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
Perciò, nel caso in questione l’erede logicamente non conserva alcun tipo di possesso sull’immobile concesso in locazione e, a tal proposito quindi, non avendo una “detenzione materiale e diretta” richiesta dalla normativa vigente in materia, non potrà sfruttare le detrazioni che sarebbero spettate al contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In sostanza, l’erede che ottiene in successione l’immobile sul quale sono stati effettuati degli interventi di ristrutturazione da parte del contribuente deceduto, anche se mantiene il “possesso mediato” sullo stesso, non avendo il possesso “materiale e diretto” dal momento che l’abitazione è stata data in affitto, non potrà usufruire delle detrazioni fiscali che possono essere inserite all’interno del modello 730 per quanto riguarda gli interventi che sono stati effettuati in precedenza.
La decisione che è stata presa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte trova applicazione anche nelle regole che sono state fornite da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale attraverso la pubblicazione della circolare n. 20 del 2011 e della circolare n. 7 del 2017, ha precisato che:
“Il contribuente erede, concedendo in comodato o in locazione l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non può continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius“.