Bonus per gli interventi in edilizia libera, si può fruire dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta per i piccoli lavori e il cambio caldaia e infissi. A stabilirlo è la conversione in legge del decreto 11 del 17 febbraio 2023 che, di fatto, ha bloccato le due opzioni a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di febbraio. In linea generale, se sono stati versati degli acconti in data anteriore al 17 febbraio scorso, c’è già un accordo che rende, di fatto, il pagamento dei lavori in corso. Nel caso in cui, invece, non ci sia stato il versamento dell’acconto, la data precedente dell’inizio degli interventi può essere attestata mediante un accordo vincolante tra il committente dei lavori e chi li esegue (o tra il contribuente e il fornitore dei beni e servizi). Tale accordo deve provenire da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Bonus sconto cessione per interventi in edilizia libera quali cambio caldaia e infissi: ecco come fare con dichiarazione sostitutiva e versamento acconto
Bonus per gli interventi in edilizia libera, chi li paga può usufruire dello sconto in fattura o della cessione dei crediti nonostante quanto dispone il decreto 11 del 2023 che ha bloccato la fruizione delle due opzioni per lavori iniziati a partire dalla data del 17 febbraio scorso. Infatti, se prima della legge che ha convertito in legge lo stesso decreto di febbraio, sia la cessione che lo sconto erano permessi solo per lavori attestati con inizio massimo al 16 febbraio 2023, la legge 138 del 2023 consente una procedura più semplificata.
Occorre che le due parti – cioè il committente dei lavori e l’azienda esecutrice – stipulino un accordo vincolante per la prestazione dei servizi o la fornitura dei beni. Per provare che ciò sia avvenuto entro la data del 16 febbraio 2023, è necessario o un acconto versato da parte del contribuente (o committente dei lavori in edilizia libera), o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Bonus sconto cessione, entro quale data devono essere partiti i lavori?
Sconto in fattura sui bonus per interventi in edilizia libera e cessione dei crediti d’imposta sono possibili, dunque, per tutti quei lavori che non richiedano la presentazione del titolo abitativo prima dell’entrata in vigore del decreto 11 in data 17 febbraio 2023. Ammessi a questo tipo di lavori sono quelli di piccola entità che possono consistere anche nel cambio della caldaia e degli infissi. Rispetto al decreto di febbraio scorso, la legge 138 del 2023 di conversione, approvata ad aprile, è molto più flessibile. Il decreto legge, infatti, stabiliva che l’unica strada per beneficiare del bonus con lo sconto in fattura o la cessione dei crediti era quella di dimostrare l’inizio dei lavori alla data del 16 febbraio 2023. Altrimenti, rimaneva la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del bonus spettante.
Con la conversione in legge del decreto, si offre la possibilità dell’acconto versato entro il 16 febbraio 2023 per i lavori da effettuare in edilizia libera, oppure della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In questo modo, si può utilizzare il bonus spettante direttamente come sconto in fattura applicato dall’azienda fornitrice dei beni o dei servizi, in alternativa alla cessione del credito maturato corrispondente al bonus stesso.
Cambio caldaia e infissi: ecco come fare con dichiarazione sostitutiva e versamento acconto
L’accordo vincolante tra le parti per far rientrare il bonus sui piccoli interventi in edilizia libera deve avere data massima del 16 febbraio 2023. In questo scenario, sia il committente che l’esecutore degli interventi devono predisporre la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi di quanto prevede l’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000. Nella dichiarazione deve essere messo per iscritto che le due parti si erano accordate per iniziare l’esecuzione degli interventi in data precedente al 17 febbraio 2023. La dichiarazione diventa non necessaria se l’inizio degli interventi può essere provato mediante il versamento dell’acconto con data – allo stesso modo – non successiva al 16 febbraio 2023.