Ricorso INPS: con la pubblicazione della circolare n. 48 del 17 maggio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato l’adozione di un nuovo regolamento che ha aggiornato le disposizioni legislative che riguardano i ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, dal Coordinamento Generale Legale, e dalla Segreteria del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio di Amministrazione, fa riferimento alle disposizioni che sono state adottate con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023.

Ricorso INPS: il nuovo regolamento adottato dall’Istituto

Attraverso la deliberazione che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha adottato il nuovo “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’Inps“.

Il suddetto regolamento, in particolare, è stato adottato con l’obiettivo di andare a racchiudere in un unico testo il contenzioso amministrativo che riguarda tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto.

Il nuovo regolamento disciplina le procedure relative ai seguenti ricorsi INPS:

  • i ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni dell’Istituto, compresi i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome;
  • il riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle Commissioni provinciali CISOA;
  • il riesame dei provvedimenti di concessione di competenza dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali;
  • i ricorsi amministrativi relativi ai provvedimenti che riguardano le prestazioni previdenziali e i contributi su:
    • Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;
    • Fondo Pensione Lavoratori Sportivi.

Modalità e termini per la presentazione

I ricorsi INPS possono essere presentati sia dalle persone fisiche che dalle persone giuridiche, in maniera diretta da parte del soggetto interessato oppure tramite l’ausilio di un intermediario abilitato o degli Istituti di patronato.

Il punto che accomuna queste due differenti modalità di presentazione dei ricorsi che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo è che questi devono essere presentati necessariamente mediante l’utilizzo di modalità telematiche.

Ciò che le differenzia, invece, è la richiesta o meno di sottoscrizione. In particolare:

  • in caso di presentazione diretta da parte del soggetto interessato, quest’ultimo non dovrà apporre nessuna firma al ricorso;
  • in caso di presentazione tramite l’aiuto di un intermediario abilitato o degli Istituti di patronato, il ricorso dovrà essere sottoscritto da parte dell’Istituto di patronato o del mandatario;
  • in caso di presentazione da parte di una persona incapace, il ricorso dovrà essere sottoscritto da parte del rappresentante legale.

In alternativa alla presentazione dei ricorsi INPS con modalità telematiche, i soggetti interessati potranno utilizzare il servizio di posta elettronica certificata (PEC), mediante il quale però si renderà necessaria l’apposizione della firma olografa e la scansione del documento d’identità.

Per quanto riguarda i termini relativi alla presentazione dei ricorsi INPS, il nuovo regolamento prevede delle date diverse a seconda della tipologia di provvedimento che si vuole impugnare. Nello specifico:

  • per il ricorso ai Comitati periferici/centrali della gestione lavoratori privati il termine è fissato a:
    • 90 giorni a partire dalla data di ricezione del provvedimento;
    • 121 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda;
  • per il ricorso ai Comitati di vigilanza il termine è fissato a 30 giorni a partire dalla data di ricezione del provvedimento;
  • per i ricorsi amministrativi relativi ai provvedimenti che riguardano le prestazioni previdenziali e i contributi sul Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e sul Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti il termine è fissato a 30 giorni a partire dalla data di ricezione del provvedimento;
  • per il ricorso al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti in merito al rifiuto della domanda relativa al trattamento di integrazione salariale ordinaria il termine è fissato a 30 giorni a partire dalla data di ricezione del provvedimento;
  • per il ricorso al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti in merito al rifiuto della CISOA il termine è fissato a 30 giorni a partire dalla data di ricezione del provvedimento;
  • per il ricorso contro il rifiuto della CISOA il termine è fissato a 30 giorni a partire dalla data di ricezione della deliberazione;
  • per il ricorso ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale il termine è fissato a 30 giorni a partire dalla data di ricezione del provvedimento.